Revoca licenza compro-oro per interposizione fittizia del prestanome (TAR Lombardia n. 2071 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il commercio di oggetti preziosi non è attività liberalizzata, ma richiede la licenza del questore ai sensi dell’art. 127, comma 1, R.D. n. 773/1931. Le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza non espressamente autorizzati, secondo l’art. 8 TULPS. La revoca ex art. 10 TULPS è legittima quando plurimi, precisi e convergenti elementi probatori dimostrano la gestione di fatto dell’attività in capo a un soggetto privo dei requisiti dell’art. 11 TULPS, configurandosi un’interposizione fittizia in danno della titolare formale. Il carattere personale della licenza esclude ogni forma di collaborazione non autorizzata nella conduzione dell’attività, che integra abuso della licenza.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Milano ha revocato la licenza per il commercio all’ingrosso e al dettaglio di oggetti preziosi, rilasciata nel febbraio 2022. La revoca è stata motivata sulla base di un’attività d’indagine della Polizia Locale e della Divisione P.A.S., che aveva accertato la gestione di fatto dell’esercizio in capo al fratello della titolare formale, soggetto pregiudicato.

Avviato il procedimento ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, la ricorrente ha sostenuto che il fratello si sarebbe limitato a una collaborazione occasionale e lecita di reciproca assistenza commerciale. Respinta la domanda cautelare, il ricorso è stato trattato nel merito e respinto con condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che il commercio di oggetti preziosi non è liberalizzato ex art. 19 legge n. 241/1990, ma resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione di polizia, stante la delicatezza del settore. Il potere dell’autorità di P.S. è connotato da elevata discrezionalità, in funzione di prevenzione degli illeciti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il giudice richiama il carattere personale delle autorizzazioni di polizia sancito dall’art. 8 TULPS, che vieta la trasmissione e i rapporti di rappresentanza non autorizzati, nonché la Circolare del Ministero dell’Interno n. 559/C.17634.12982 del 30.10.1996, che impone di prevenire tentativi di interposizione di prestanome. La licenza è revocabile in ogni momento in caso di abuso della persona autorizzata ex art. 10 TULPS.

Secondo la giurisprudenza richiamata, la revoca per prestanome esige la verifica concreta della sussistenza di una indebita interposizione, poiché la convinzione dell’autorità deve essere frutto di un ragionamento plausibile e sostanziato da elementi concreti (Consiglio di Stato n. 4901/2005; TAR Sicilia n. 3208/2022).

Nel caso di specie, la revoca poggia su una motivazione ampia e puntuale: ogni decisione in assenza della titolare è stata gestita dal fratello; l’alienazione anticipata degli oggetti è stata curata personalmente da lui; la titolare era assente in entrambi i controlli, in violazione dell’obbligo di vigilanza; l’impiego a tempo pieno presso altra società le impediva una vigilanza adeguata e costante; il fratello pubblicizzava l’attività sui social. A ciò si aggiungono i precedenti penali del medesimo per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, rilevanti ai fini dei requisiti dell’art. 11 TULPS.

Da tali elementi convergenti la Questura ha correttamente desunto il ruolo di persona fittiziamente interposta. Priva di pregio è la tesi della collaborazione fraterna: il carattere personale della licenza esclude ogni forma di collaborazione nella conduzione dell’attività autorizzata, salvo che il rappresentante sia stato a sua volta autorizzato. Il ricorso è dunque infondato e le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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