Revoca del permesso di lungo soggiorno: necessaria la pericolosità sociale attuale (TAR Lombardia n. 1990 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la revoca non può fondarsi sul solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna. Ai sensi dell’art. 9, comma 4, d. lgs. n. 286/1998, la misura richiede un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato. La gravità dei precedenti penali non esonera l’Amministrazione da una effettiva ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico all’ordine e alla sicurezza e l’interesse dello straniero all’integrazione. Il giudizio di pericolosità deve essere attualizzato e non basato su automatismi, dovendo valorizzare la condotta di vita successiva ai fatti di reato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato il 10/1/2014, riceveva presso la Casa Circondariale, in data 19/6/2024, l’avviso di avvio del procedimento amministrativo di revoca. Il provvedimento impugnato, adottato dalla Questura di Milano il 17/9/2024, revocava il titolo sul presupposto di un giudizio di pericolosità sociale motivato dai trascorsi giudiziari.
Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione degli artt. 9, 13, 19 e 31 del d. lgs. n. 286/1998 e l’eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 1495 del 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, a un più approfondito esame del merito, accoglie il ricorso. Il provvedimento aveva evidenziato la condanna ad anni sette e mesi otto di reclusione per maltrattamenti in famiglia ed altri reati, ritenendo tale dato indice dell’indole violenta dell’interessato.
La Sezione richiama il proprio indirizzo secondo cui la valutazione di colpevolezza è riservata al Giudice penale. Sottolinea tuttavia il diverso principio consolidato in materia di permesso UE di lungo periodo: il diniego e la revoca non possono essere adottati per il solo fatto della condanna, richiedendosi un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata, che consideri la durata del soggiorno e l’inserimento dell’interessato, escludendo ogni automatismo tra provvedimento e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo).
Il Collegio richiama la giurisprudenza nazionale (Cons. Stato, III, 10.2.2025, n. 1078; 18.8.2022, n. 7281) e la Corte di Giustizia UE (sentenza 3/9/2020, cause riunite C-503/19 e C-592/19), secondo cui l’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE osta a che lo status sia negato per il solo motivo dei precedenti penali, senza esame specifico della situazione.
La gravità dei precedenti non esenta l’Amministrazione da un motivato raffronto con gli elementi favorevoli. Nel caso concreto emergono elementi non valutati: il riconoscimento di 405 giorni di liberazione anticipata con fine pena il 7/8/2025, la partecipazione al percorso trattamentale per autori di reati connessi a violenza domestica, lo svolgimento di attività lavorativa e la disponibilità della moglie e del figlio ad accogliere il ricorrente in affidamento in prova. Il giudizio di pericolosità va pertanto censurato perché espresso in chiave statica, senza la necessaria dimensione dinamica e attualizzata, coerente con la funzione rieducativa della pena ex art. 27, comma 3, Cost.
Nota della Redazione
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