L’esclusione dalle prove orali per insufficienza in una prova scritta è legittima se prevista dal bando e dal regolamento (TAR Lazio n. 12611 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esami di abilitazione professionale, la disciplina della selezione è legittimamente integrata dal regolamento ministeriale richiamato dal bando, che prevede l’ammissione alle prove orali soltanto dei candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi in ciascuna prova scritta. Ne consegue che, qualora una prova scritta sia valutata insufficiente, la commissione esaminatrice non è tenuta a correggere gli elaborati successivi, essendo la loro valutazione ininfluente ai fini dell’ammissione alla prova orale. La non correzione degli elaborati successivi all’insufficienza non integra un difetto di motivazione, né una violazione del principio di cristallizzazione delle regole concorsuali, quando il bando e il regolamento richiamato disciplinino compiutamente i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento delle prove.
Il Fatto
Un candidato, dopo aver sostenuto con esito negativo due delle tre prove scritte per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, sessione 2024, impugnava l’elenco degli ammessi alle prove orali, il regolamento adottato dalla commissione esaminatrice per la correzione degli elaborati e il verbale di correzione dei propri compiti. Il ricorrente lamentava, tra l’altro, il difetto di motivazione delle valutazioni e l’illegittima applicazione del decreto ministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, in luogo delle previsioni del bando, nonché l’illegittima previsione che l’insufficienza in una sola prova scritta precludesse l’accesso alle prove orali.
Il Tribunale, con ordinanza del 13 novembre 2025, rilevava profili di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati, limitatamente alle domande caducatorie dell’intera procedura selettiva. Il ricorrente rinunciava espressamente all’impugnativa dei verbali e dell’elenco degli ammessi, proponendo motivi aggiunti avverso la sola correzione dei propri elaborati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente preso atto della rinuncia del ricorrente alla domanda di annullamento dei verbali di valutazione e dell’elenco degli ammessi, dichiarando l’improcedibilità per carenza di interesse. Nel merito delle residue censure, ha accertato che la commissione esaminatrice aveva correttamente applicato il quadro normativo di riferimento, composto dal bando e dal regolamento di cui al d.m. 19 gennaio 2016, n. 63, espressamente richiamato dall’articolo 9 del bando quale norma di salvaguardia.
La Corte ha evidenziato che l’articolo 5, comma 1, del regolamento prevede tre prove scritte e una prova orale, mentre l’articolo 5, comma 1-bis, demanda al bando l’indicazione delle modalità di svolgimento delle prove. Il regolamento, all’articolo 9, comma 3, stabilisce che, in caso di elaborato annullato o insufficiente, non si procede alla correzione degli elaborati successivi, in quanto l’articolo 10, comma 1, ammette alla prova orale solo i candidati con un punteggio di almeno diciotto trentesimi in ciascuna prova scritta. Il bando, all’articolo 6, comma 1, ha recepito tale requisito di sufficienza, rendendo la mancata correzione dell’elaborato successivo un effetto diretto e doveroso dell’insufficienza riportata.
Quanto alla valutazione dei singoli elaborati, il Collegio ha osservato che la prima prova era stata valutata 18/30, per media dei voti dei tre quesiti (17/30, 18/30 e 18/30), mentre la seconda prova, valutata 10/30, era parimenti risultata dalla media dei voti assegnati ai tre quesiti, tutti insufficienti. La commissione, pertanto, non avrebbe potuto procedere alla correzione della terza prova, stante la mancanza del requisito di sufficienza in tutte le prove scritte.
Il Tribunale ha infine disatteso le censure di difetto di motivazione, rilevando che i criteri di valutazione erano stati analiticamente predeterminati dalla commissione nella seduta del 28 febbraio 2025, con una tabella di ponderazione che distingue i punteggi da 0 a 30 per fasce di gravità dell’insufficienza, sufficienza, buono e ottimo. Tali criteri, puntualmente verbalizzati, risultavano sufficienti a rendere comprensibile il giudizio. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con declaratoria di improcedibilità parziale e integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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