Autorizzazione sanitaria e difetto di lesività: inammissibile il ricorso contro atti che non autorizzano l’endoscopia (TAR Abruzzo n. 189 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di una lesione concreta ed attuale, il ricorso proposto avverso un’autorizzazione amministrativa all’esercizio di una struttura sanitaria quando la doglianza non si rivolge contro il contenuto precettivo del titolo, ma contro una sua presunta e non riscontrabile potenzialità applicativa. L’atto autorizzatorio, che si attenga alle risultanze dell’istruttoria tecnica e al principio di tipicità, non può essere interpretato nel senso di ricomprendere attività — come l’ambulatorio endoscopico — che non siano state in concreto assentite. L’eventuale discrasia tra l’attività esercitata e quella formalmente autorizzata appartiene alla fase esecutiva e al regime dei controlli successivi, non potendo essere assunta come vizio di legittimità originaria del provvedimento.
Il Fatto
Una casa di cura privata operante nel medesimo ambito territoriale impugnava dinanzi al TAR le autorizzazioni rilasciate dallo SUAP comunale a una società concorrente per il trasferimento e l’esercizio di un ambulatorio di specialistica medica, chirurgica e diagnostica per immagini di primo livello. La ricorrente sosteneva che tali titoli, se interpretati in senso estensivo, avrebbero ricompreso anche l’attività di ambulatorio endoscopico e gastroenterologia, per la quale non era stata svolta alcuna verifica di compatibilità con il fabbisogno programmato. Impugnava, pertanto, gli atti autorizzatori e, in via subordinata, la delibera regionale che classificava l’endoscopia tra le “branche a visita”, deducendo violazione della normativa regionale di settore e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di lesività, rilevando che la prospettazione della ricorrente alterava la portata precettiva dei provvedimenti impugnati. Gli atti rilasciati dal SUAP, circoscritti al trasferimento e all’ampliamento di attività già legittimamente esercitate — specialistica medica e chirurgica e diagnostica di primo livello — escludevano per loro natura le prestazioni di endoscopia invasiva, rendendo la doglianza priva di un oggetto concreto e configurandola come rivolta verso un atto amministrativo inesistente nel mondo giuridico.
Ad abundantiam, il Collegio ha escluso l’elusione delle norme sulla programmazione sanitaria, poiché la disciplina vigente non impone la verifica del fabbisogno per le attività di “branca a visita” o per la diagnostica strumentale non invasiva, categorie entro cui si collocano i servizi autorizzati. La distinzione ontologica tra la visita specialistica e l’ambulatorio endoscopico, disciplinato in via autonoma dal Manuale regionale, preclude ogni assimilazione interpretativa e impone all’autorità di attenersi al principio di tipicità e tassatività degli atti autorizzatori.
La Corte ha poi chiarito che gli elementi fattuali addotti dalla ricorrente — quali la presunta esecuzione di esami endoscopici complessi desunta da sistemi di prenotazione informatica — non possiedono valenza giuridica per inficiare la validità dei provvedimenti. Tali circostanze, inerenti a un’eventuale discrasia tra attività esercitata e attività assentita, appartengono alla fase esecutiva e al regime dei controlli demandati alle autorità di vigilanza, non potendo tradursi in vizi di legittimità originaria degli atti impugnati.
Da ultimo, il TAR ha giudicato l’istruttoria esperita dal Comune completa, escludendo i dedotti profili di eccesso di potere per travisamento e difetto di motivazione, e ha ricondotto la pretesa della ricorrente a una percezione soggettiva del rischio concorrenziale non tutelabile nel sindacato di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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