Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 372/2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/96. La notificazione al domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea a far decorrere il termine. Decorso inutilmente il termine, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina sin d’ora un commissario ad acta che provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Piacenza una sentenza che accertava il loro diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero a mettere a disposizione il beneficio. Nonostante la regolare notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Le docenti hanno quindi adito il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che la notificazione della sentenza del giudice ordinario era avvenuta il 30 maggio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, e che da tale data era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/96 senza che l’Amministrazione avesse provveduto. La mancata costituzione in giudizio del Ministero ha inoltre confermato l’inottemperanza.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, che provvederà entro i successivi sessanta giorni su richiesta delle ricorrenti.
La nomina anticipata del commissario, senza necessità di una nuova istanza, risponde all’esigenza di garantire l’effettività della tutela. Non è stato previsto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa Amministrazione.
Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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