Accesso difensivo agli atti per trattamento pensionistico di privilegio (TAR Lombardia n. 1992 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto, ai sensi degli artt. 22 e 24, comma 7, legge n. 241/1990, a chi sia portatore di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. L’accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza degli atti è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Sono presupposti dell’ostensione la natura di documento amministrativo dell’atto, la titolarità dell’interesse e la sua connessione con la posizione del richiedente, nonché l’assenza di cause di esclusione. L’istanza non può essere qualificata come preordinata a un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione quando attiene alla situazione lavorativa e previdenziale del dipendente.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Interno con qualifica di Ispettore Superiore della Polizia di Stato, ha presentato istanza di accesso, mediante visione ed estrazione di copia, ai documenti sanitari e amministrativi relativi a un trauma subito il 16 dicembre 2000 nel corso del servizio. La richiesta era finalizzata al conferimento del trattamento pensionistico di privilegio e al riconoscimento dello status di vittima del dovere.

Nell’istanza notificata il 18 febbraio 2025 erano ricompresi i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, i decreti ministeriali di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il foglio matricolare e lo stato di servizio. L’amministrazione ha trasmesso solo parte della documentazione, sostenendo che la restante o sarebbe inesistente o andrebbe richiesta ad altra struttura. Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio rigetto formatosi sull’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha affrontato la questione della sussistenza del diritto di accesso ai documenti indicati nell’istanza, nei limiti precisati in ricorso, ritenendo la domanda fondata e ricorrenti tutti i presupposti dell’accesso difensivo ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990.

Il Tribunale ha richiamato i presupposti dell’ostensione: la natura di documento amministrativo dell’atto; la titolarità in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto e attuale; la direzione dell’istanza a una pubblica amministrazione; l’assenza di cause di esclusione. Ha poi valorizzato l’art. 22, comma 1, lett. b), in combinato disposto con l’art. 24, comma 7, che garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Quanto al profilo soggettivo, il ricorrente non è estraneo ai rapporti con l’amministrazione, essendo direttamente coinvolto nel procedimento non conclusosi nei termini di legge. La disponibilità della documentazione risulta strumentale all’esercizio del diritto di difesa nell’ambito dell’eventuale controversia sul trattamento pensionistico e sullo status di vittima del dovere.

Sul piano oggettivo, il Collegio ha qualificato gli atti come singoli documenti già formati e necessariamente in possesso della pubblica amministrazione, senza che si richieda alcuna attività di elaborazione dati. Ha escluso gli elementi ostativi dell’art. 24 legge n. 241/1990: non si tratta di atti coperti da segreto di Stato, né di documenti tributari, né di atti normativi, generali, pianificatori o di programmazione, né di procedure concorsuali. Ha inoltre escluso che l’istanza fosse preordinata a un controllo generalizzato, attenendo strettamente alla situazione lavorativa del richiedente.

Poiché solo parte della documentazione era stata esibita, mancando il parere del Comitato di Verifica con il decreto ministeriale di riconoscimento del trauma quale dipendente da causa di servizio e il foglio matricolare, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di mettere a disposizione l’intera documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Le spese di giudizio sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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