Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica docente (TAR Lombardia n. 1959 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia condannato l’amministrazione a un obbligo di facere e di pagamento. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina la completa esecuzione del titolo, per la sola sorte capitale, entro un termine perentorio. Alla scadenza infruttuosa del termine, si nomina un Commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi necessari. La nomina non dà luogo a compenso quando il commissario sia un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa nel settore interessato.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, una sentenza che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, accreditando la somma di complessivi € 3.000,00 per sei anni scolastici.
Notificato il titolo in data 07.03.2024, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa azionata risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo. La fondatezza del ricorso discende da tale duplice rilievo.
Il Tribunale richiama l’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per l’ottemperanza al giudicato. L’accertamento dell’inerzia dell’amministrazione giustifica la condanna a dare completa esecuzione al titolo, limitatamente alla sorte capitale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per il caso di perdurante inadempimento, il Collegio nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o di un dirigente o funzionario delegato. Il commissario provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Il Tribunale precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al Commissario ad acta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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