Il danno da ritardo richiede la prova di aver attivato i rimedi contro l’inerzia (TAR Abruzzo n. 297 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione risarcitoria per danno da ritardo ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990 non configura un ristoro automatico per la mera violazione del termine procedimentale. È onere del privato dimostrare il danno, il nesso di causalità tra l’inerzia e l’evento lesivo e l’elemento psicologico dell’amministrazione. Tale onere probatorio non è assolto quando il ricorrente non abbia attivato i rimedi processuali (azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.) o procedimentali (intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990) per contrastare l’inerzia, né abbia indicato specifiche procedure di gara precluse dalla mancata qualificazione.
Il Fatto
La società ricorrente, esecutrice di lavori di consolidamento statico e recupero conservativo su una chiesa di interesse culturale, aveva trasmesso alla Soprintendenza competente il certificato di esecuzione dei lavori per ottenere il visto di buon esito ex art. 4, comma 3, D.M. n. 154/2017. Il procedimento, avviato nel 2016, si era concluso solo nel novembre 2021 con l’apposizione del visto. La società lamentava che il ritardo le aveva precluso di conseguire tempestivamente la classificazione superiore nella categoria OS-2A, con conseguente danno curriculare quantificato in via equitativa in una somma di denaro.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato preliminarmente inutilizzabile la documentazione depositata dall’amministrazione oltre il termine di cui all’art. 73 c.p.a., accogliendo l’eccezione in rito sollevata dalla ricorrente. Nel merito, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento per cui l’azione risarcitoria per danno da ritardo soggiace al regime ordinario di prova del danno, del nesso causale e dell’elemento soggettivo. In particolare, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 5 del 2018, ha evidenziato che non si tratta di indennizzo automatico collegato alla violazione del termine, essendo onere del privato dimostrare il rapporto di causalità tra il ritardo e le scelte negoziali pregiudizievoli.
Il Tribunale ha poi rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato di aver attivato alcuno degli strumenti previsti per contrastare l’inerzia amministrativa: né l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., né l’intervento sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990. Tale inattività esclude in radice la configurabilità del danno, poiché il privato non può dolersi delle conseguenze di una situazione che ha contribuito a perpetuare. La domanda è stata respinta anche per carenza di prova del pregiudizio economico, mancando l’indicazione di specifiche gare alle quali la società avrebbe potuto partecipare e la dimostrazione che la mancata classificazione ne avrebbe precluso l’accesso.
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Nota della Redazione
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