Rinnovo permesso di soggiorno per motivi di studio: la mancata traduzione del preavviso di rigetto non incide quando mancano i requisiti (TAR Lombardia n. 927/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, la censura concernente la violazione dell’obbligo di traduzione del preavviso di rigetto non assume rilievo ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare qualora il ricorrente non alleghi in giudizio elementi idonei a incidere sulla valutazione dell’amministrazione. La mancata allegazione di elementi sopravvenuti o di circostanze non considerate dall’amministrazione rende la domanda cautelare priva del requisito del fumus boni juris, con conseguente sua reiezione.
Il Fatto
La parte ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- con cui veniva rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Avverso tale provvedimento, notificato il successivo 10 aprile 2026, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto impugnato. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che al sommario esame proprio della fase cautelare il ricorso non fosse assistito da elementi di fondatezza, atteso che era pacifica l’insussistenza dei requisiti richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Quanto alla censura concernente la mancata traduzione del preavviso di rigetto, il Tribunale l’ha ritenuta superata per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, nella domanda di riconoscimento della protezione internazionale, formulata in italiano, si dava atto della lettura e comprensione della domanda medesima. In secondo luogo, e in modo assorbente, il ricorrente non aveva allegato in giudizio elementi idonei a incidere sulla valutazione dell’amministrazione.
Il difetto del requisito del fumus boni juris ha determinato la reiezione della domanda cautelare, con compensazione delle spese della fase cautelare in considerazione delle limitate attività difensive svolte.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.