Il diniego di rinnovo del porto di fucile per tiro a volo non può fondarsi su violazioni non indicative di pericolosità (TAR Emilia-Romagna n. 373 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo privo della sottoscrizione dell’autorità emanante non è affetto da nullità ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990 quando la provenienza dall’organo legittimato sia certamente desumibile da altri elementi strutturali, quali l’intestazione ufficiale, il timbro e il protocollo. Nell’ambito del procedimento amministrativo, l’Amministrazione è gravata dell’obbligo sostanziale di esaminare e valutare le memorie e i documenti presentati dal privato, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990; l’omissione di tale valutazione, che deve trovare traccia nella motivazione del provvedimento finale ex art. 3 della medesima legge, determina l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione. È illegittimo il diniego di rinnovo del porto di fucile per uso tiro a volo che fondi il giudizio prognostico di pericolosità del richiedente su violazioni amministrative o su un procedimento penale conclusosi senza esercizio dell’azione penale, in quanto non indicative di una personalità incline all’uso violento delle armi.
Il Fatto
Un cittadino, dedito da oltre venti anni all’attività sportiva del tiro a volo, presentava istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo alla Questura di Reggio Emilia. L’Amministrazione, dopo la comunicazione di un preavviso di rigetto, disattendeva le osservazioni difensive presentate dall’interessato e respingeva l’istanza, fondando il diniego su una serie di precedenti a suo carico: una denuncia per violazioni ambientali e del codice penale, una querela per lesioni, un accertamento per violazione delle norme sul lavoro, una denuncia per violazione delle norme sulla circolazione in periodo pandemico e un verbale per violazione del codice della strada. Il provvedimento veniva impugnato deducendone la nullità per mancata sottoscrizione, il difetto di motivazione e l’erronea valutazione degli elementi indicativi di pericolosità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo di ricorso, volto a far dichiarare la nullità del provvedimento per mancanza di sottoscrizione, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la firma costituisce elemento essenziale ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990 solo quando la sua omissione ingeneri una situazione di incertezza assoluta sulla provenienza dell’atto. Nel caso di specie, la riconducibilità del provvedimento all’autorità emanante era desumibile da elementi strutturali quali l’intestazione ufficiale e il protocollo, con conseguente infondatezza della doglianza.
La Corte ha, invece, accolto il secondo mezzo di gravame sotto un duplice profilo. In primo luogo, ha rilevato il difetto di motivazione del provvedimento per non aver l’Amministrazione controdedotto in merito alle osservazioni presentate dal ricorrente. Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la partecipazione procedimentale non può ridursi a un adempimento formale: l’Amministrazione, nel provvedimento finale, deve dare conto delle ragioni per cui non ha accolto le memorie e le giustificazioni del privato, dovendo la valutazione di tali apporti rifluire nell’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990.
In secondo luogo, il TAR ha ritenuto la valutazione di pericolosità operata dal Questore erronea e sproporzionata. Le violazioni contestate – di natura amministrativa o comunque non aventi attinenza con la condotta violenta – non potevano fondare un giudizio prognostico negativo in ordine all’uso dell’arma. Quanto alla querela per lesioni, la Corte ha evidenziato che essa era risultata infondata, essendosi tradotta in una mera iscrizione nel registro degli indagati, atto dovuto ai sensi dell’art. 335 cod. proc. pen., senza che fosse mai stato esercitato il potere di azione penale. In tale contesto, il diniego di rinnovo è stato ritenuto illegittimo per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori atti che l’Amministrazione vorrà adottare in conformità ai principi enunciati.
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Nota della Redazione
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