Ottemperanza al giudicato sulla carta docente: completa esecuzione e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1958 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, dispone l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di art. 14 d.l. n. 669/1996, il TAR condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione al titolo per la sola sorte capitale, entro un termine perentorio. Per il caso di perdurante inerzia nomina un commissario ad acta, senza corresponsione di compenso quando l’incarico sia affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 19 ottobre 2023 che ha accertato il suo diritto alla carta docente con accredito dell’importo di euro 2.500,00. Nonostante la notifica del titolo, effettuata il 28.02.2024, l’Amministrazione è rimasta inadempiente.

Non essendovi stata impugnazione, il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 09.08.2024, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni dello Stato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la condanna all’integrale esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso fondato. La pretesa fatta valere è risultata adeguatamente documentata attraverso il titolo giudiziale e l’attestazione del suo passaggio in giudicato. A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.

L’Amministrazione è stata pertanto condannata a dare completa esecuzione alla sentenza per la sola sorte capitale, con esclusione di ogni ulteriore voce, provvedendo entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della decisione.

Il Tribunale ha inoltre predisposto il meccanismo di esecuzione sostitutiva. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente.

Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del predetto commissario.

Sul piano delle spese, il giudizio segue la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il Tribunale ha disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei relativi diritti e della dignità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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