Revisione prezzi nelle concessioni applicabile a tutti i concessionari privati (TAR Lombardia n. 1852 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 27 del d.l. n. 50/2022, nel richiamare i concessionari di cui all’art. 142, comma 4, d.lgs. n. 163/2006 e all’art. 164, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, si riferisce a tutti i concessionari privati di lavori pubblici che non abbiano la qualifica di amministrazioni aggiudicatrici. La norma non consente di distinguere a seconda che la concessione sia stata affidata con o senza gara, poiché dà rilievo alla sola qualifica soggettiva del concessionario e non alle modalità di affidamento dei lavori a terzi. L’istituto opera come strumento compensativo subordinato all’approvazione dell’ente concedente, all’esito di un’istruttoria avviata su istanza del concessionario. La disciplina, di carattere espressamente derogatorio e limitata agli anni 2022 e 2023, integra ex lege il regolamento contrattuale, indipendentemente dalle clausole di gara e dalle rinunce preventivamente pattuite.
Il Fatto
La società ricorrente è concessionaria, in regime di finanza di progetto, della costruzione e gestione di un parcheggio pubblico e per residenti nel sottosuolo di una via cittadina, in virtù di una convenzione sottoscritta nel 2014 e modificata con atto integrativo e parzialmente novativo nel 2020. Dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 50/2022, la concessionaria ha chiesto al Comune concedente di applicare l’art. 27, che consente ai concessionari di aggiornare il quadro economico o il computo metrico al prezzario più recente, sottoponendo il documento all’approvazione dell’ente.
Il Comune ha dapprima comunicato di non ritenere applicabile la norma alla convenzione, sul presupposto che il richiamato art. 164, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 riguardasse le concessioni assegnate senza gara. Ha poi rigettato l’istanza di revisione prezzi, ritenendola improcedibile per la pendenza del giudizio introduttivo. La concessionaria ha impugnato entrambi gli atti, articolando motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i ricorsi, perché il primo atto impugnato costituisce un parere e il secondo un atto soprassessorio a contenuto negativo che al primo si richiama. Nel complesso, il Comune ha manifestato la volontà di non applicare la revisione contrattuale alla concessione in oggetto, ritenendola affidata con gara.
Il percorso argomentativo muove dal dato letterale. L’art. 142, comma 4, d.lgs. n. 163/2006 e l’art. 164, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 individuano i «concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici». Poiché la ricorrente non è riconducibile alla categoria degli organismi di diritto pubblico né alle altre amministrazioni aggiudicatrici, essa rientra tra i destinatari della norma.
Il Collegio respinge la tesi restrittiva dell’amministrazione, che confonde il piano della qualifica del concessionario con quello delle modalità di affidamento dei lavori a terzi. Se si desse rilievo a queste ultime, la norma finirebbe per avvantaggiare proprio i concessionari affidatari senza gara, scelta incongrua perché l’affidamento diretto viola di regola le norme comunitarie. Inoltre, un’interpretazione siffatta sarebbe abrogante, posto che per gli appalti esiste il comma 2-bis della stessa disposizione.
Milita nello stesso senso l’interpretazione sistemica: il d.l. n. 50/2022 contiene l’art. 26 per gli appalti pubblici e l’art. 27 per le concessioni pubbliche, e non si comprenderebbe perché la revisione dovrebbe essere limitata a una sola classe di concessionari. Quanto alla clausola di gara sulla revisione prezzi e alla rinuncia preventiva, il Collegio rileva che la disciplina, per il suo carattere derogatorio e temporalmente circoscritto, integra ex lege il contratto e non può essere superata da pattuizioni anteriori, che non si estendono a facoltà fondate su norme successive.
I ricorsi sono quindi accolti, con annullamento degli atti impugnati e obbligo dell’ente di provvedere sull’istanza del concessionario con effetti dalla data di presentazione. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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