Inottemperanza per il mancato riconoscimento della Carta del Docente (TAR Lombardia n. 2443 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile solo dopo la decorrenza del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, l’accoglimento dell’ottemperanza presuppone la dimostrazione, mediante idonea documentazione, della spettanza delle somme riconosciute dal giudicato e l’assenza di prova dell’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione. In caso di accoglimento, è ammissibile la nomina anticipata di un commissario ad acta, che opererà solo su istanza del creditore decorso il termine assegnato all’Amministrazione. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere esclusa quando risulta “manifestamente iniqua” o sussistano “altre ragioni ostative”, valutate in concreto, come nel caso dell’eccezionale mole di contenzioso seriale che ha determinato il ritardo.
Il Fatto
Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente per un importo annuo di € 500,00 per le annualità 2021/2022 e 2023/2024. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 17 aprile 2025, era passata in giudicato. A fronte del perdurante inadempimento del Ministero, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 dalla notifica della sentenza. Nel merito, la domanda è stata accolta: la pretesa creditoria risultava sorretta dal giudicato e l’Amministrazione non aveva dedotto di avervi dato esecuzione.
Il Collegio ha, quindi, dichiarato l’inottemperanza, assegnando al Ministero il termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme dovute. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, la cui operatività è subordinata a una specifica istanza del creditore. L’attività commissariale è stata considerata rientrante nei compiti istituzionali del dirigente, con esclusione di qualsiasi compenso.
La domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è stata respinta. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, il TAR ha ritenuto la sanzione “manifestamente iniqua” nel caso concreto. L’esclusione è stata motivata dalla natura seriale del contenzioso sulla Carta del Docente e dall’eccezionale mole di ricorsi che ha gravato sull’Amministrazione, assorbendo la capacità operativa degli uffici e causando il ritardo non imputabile a colpa specifica.
Da ultimo, il Collegio ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario, liquidandole in € 800,00, tenuto conto della natura seriale e della semplicità delle questioni trattate, come da giurisprudenza citata (Cons. Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026).
Nota della Redazione
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