Sei scatti stipendiali nel TFS anche per i carabinieri cessati a domanda (TAR Lombardia n. 1673 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 vanno computati nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita anche in favore del personale dell’Arma dei Carabinieri collocato in quiescenza a domanda, in presenza del duplice presupposto dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. La cessazione volontaria dal servizio non osta al riconoscimento del beneficio, giacché il secondo comma della disposizione richiama espressamente il personale “che chieda di essere collocato in quiescenza”. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non è stabilito a pena di decadenza, ma costituisce un semplice onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del codice dell’ordinamento militare non ha fatto rivivere il testo originario dell’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, sicché non opera il regime limitativo ivi previsto.

Il Fatto

I ricorrenti, ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, sono stati collocati in pensione a domanda avendo compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Lamentano che l’I.N.P.S., nel liquidare il trattamento di fine servizio, abbia escluso dalla relativa base di calcolo la maggiorazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.

Chiedono quindi l’accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell’ente previdenziale alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con interessi e rivalutazione. Resistono il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Interno, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e l’I.N.P.S.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal primo comma dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, che attribuisce sei scatti del 2,50 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e dal secondo comma, che estende la disciplina al personale collocato in quiescenza a domanda al ricorrere delle due anzianità. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza conforme e la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1231 del 2019.

Il punto centrale riguarda l’ambito soggettivo. L’I.N.P.S. sosteneva che la norma riguardasse solo la Polizia di Stato e che per i carabinieri operasse l’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, nel testo sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, limitato alle ipotesi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il Tribunale esclude tale ricostruzione: l’art. 2268, comma 1, n. 872), del D.Lgs. n. 66/2010 ha eliminato dall’ordinamento l’intera legge n. 231/1990, salvo alcune disposizioni, senza determinare la reviviscenza del testo originario. Richiama in proposito la Corte costituzionale n. 13 del 2012 e la pronuncia del Cons. Stato, Sez. II, n. 2887 del 2023.

Assume rilievo decisivo l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, che continua ad applicare al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare proprio l’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. Ne discende una disciplina uniforme per tutti gli appartenenti alle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, come confermato dal Cons. Stato, Sez. II, n. 8598 del 2024.

Il Collegio respinge anche la tesi della tassatività dell’elenco delle voci computabili di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973: la norma del 1987 è successiva e dotata di effetto integrativo. Quanto alla cessazione a domanda, la giurisprudenza amministrativa ne ammette pacificamente il diritto al beneficio. Il termine del 30 giugno non comporta decadenza, ma incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo.

Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto e obbligo dell’I.N.P.S. di rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti. Sulla somma spettano i soli interessi legali, con esclusione della rivalutazione monetaria per il divieto di cumulo. Le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *