Revoca permesso lungo periodo: le assenze giustificate vanno valutate (TAR Lombardia n. 1674 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la disposizione di cui all’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998 — che sanziona l’assenza dal territorio dell’Unione per dodici mesi consecutivi — non opera in modo automatico. L’Amministrazione è tenuta a esaminare le giustificazioni fornite dall’interessato, valutandone la rilevanza ai sensi dell’art. 9, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, che esclude la rilevanza ostativa delle assenze dipese da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. Il medesimo criterio, espressione di una lettura costituzionalmente orientata del principio di eguaglianza sostanziale e dell’ammissibilità degli automatismi ostativi quando vengono in rilievo diritti fondamentali, si applica anche alla revoca del titolo di lungo periodo. Ne deriva che la revoca fondata sulla sola constatazione dell’allontanamento, senza valutazione delle cause di forza maggiore, è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2012, si era allontanata dall’Italia il 1° maggio 2019 per assistere nel Paese d’origine la madre anziana, affetta da gravi patologie. L’assistenza sanitaria da organizzare e la sopravvenuta pandemia avevano protratto il soggiorno all’estero; il rientro in Italia, dove la ricorrente vive con la figlia, era avvenuto solo il 17 luglio 2021, prima data in cui aveva reperito un volo.

La Questura di Milano aveva disposto la revoca del titolo con contestuale ritiro, rilevando l’assenza dal territorio dell’Unione dal 1° maggio 2019 al 17 luglio 2021. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria e motivazione in relazione all’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998 prevede la revoca del permesso in caso di assenza dal territorio dell’Unione per dodici mesi consecutivi. Il comma 8 disciplina il riacquisto del titolo e il comma 9 il rilascio di un permesso di altro tipo. Assume rilievo decisivo il comma 6, secondo cui le assenze non rilevano in chiave ostativa se dipendono da obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

Il Tribunale afferma che tali circostanze possono rilevare anche in sede di revoca del medesimo titolo per un’assenza di lungo periodo. La norma che sanziona la revoca non esclude, infatti, la possibilità per l’interessato di giustificare il prolungamento dell’assenza oltre i termini per cause di forza maggiore.

Il Collegio richiama il proprio precedente (TAR Milano, sez. III, 03/05/2021, n. 1109), che ha ritenuto illegittima la revoca fondata sulla sola constatazione dell’allontanamento oltre il periodo previsto, in assenza dell’esame delle giustificazioni fornite in sede procedimentale e della valutazione della loro rilevanza quali gravi e comprovati motivi.

Su queste basi il Tribunale richiama l’interpretazione costituzionalmente orientata del principio di eguaglianza sostanziale e la logica inclusiva che caratterizza lo statuto dello straniero, unitamente all’inammissibilità di automatismi ostativi quando vengono in rilievo diritti fondamentali dell’uomo. Ne consegue che allo straniero deve essere consentito di giustificare l’assenza prolungata anche nell’ipotesi di revoca del permesso di lungo periodo.

Le censure di difetto di istruttoria e di motivazione sono quindi fondate: l’Amministrazione non aveva considerato gli elementi addotti, né la proroga riconosciuta per i cittadini del Marocco fino al 31 luglio 2021 della validità dei permessi scaduti o in scadenza dal 31 gennaio 2020. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti in sede di riedizione del procedimento. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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