Trasferimento militare: rilievo alle sole esigenze del reparto di destinazione (TAR Lombardia n. 1022 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Piano Nazionale degli Impieghi, adottato in forza della Circolare Prot. n. 0055550/1240 del 20.02.2024, costituisce una vera e propria procedura concorsuale, alle cui regole l’Amministrazione si è autovincolata. La lex specialis opera una cristallizzazione della situazione al momento della pubblicazione, riguardante le sedi disponibili, la ricognizione dei bisogni e la valutazione delle domande. Una volta ammessa la partecipazione del militare, il diniego di trasferimento non può fondarsi su ragioni organizzative del reparto di provenienza, ma solo su esigenze tecniche del reparto di destinazione. Le specifiche abilitazioni o qualificazioni aeree, acquisibili secondo le esigenze del reparto di destinazione, non possono essere poste come ragioni ostative se non previste nell’atto regolativo della procedura.

Il Fatto

Il ricorrente, Maresciallo Capo della Guardia di Finanza in servizio presso la Sezione Aerea di -OMISSIS-, ha partecipato alla procedura di pianificazione degli impieghi indetta con la Circolare Prot. n. 0055550/1240 del 20.02.2024, chiedendo il trasferimento al Comando Regionale -OMISSIS-.

Al termine dell’iter, il Comandante in Seconda, con determinazione n. 152983/2024 del 22 maggio 2024, ha respinto l’istanza “ostandovi esigenze di servizio”, sulla base del parere contrario del IV Reparto/Ufficio Aereo. Il militare è abilitato sulle linee di volo AW139 e AW169 ed è l’unica unità in possesso della specializzazione “o.s.b.” presso la Sezione Aerea di appartenenza, caratterizzata da una scopertura di quattro unità in tale specializzazione. Il ricorrente ha impugnato il diniego e il parere tecnico, deducendone l’illogicità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sez. IV, 20 gennaio 2025, n. 1086; Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2022, n. 8525) secondo cui il Piano Nazionale degli Impieghi è una procedura concorsuale alla cui disciplina l’Amministrazione si è autovincolata.

Da ciò deriva che l’Amministrazione non può, con determinazioni successive, pervenire a esiti diversi da quelli derivanti dalla corretta applicazione delle regole della procedura. La lex specialis determina una cristallizzazione che investe le sedi disponibili, la ricognizione dei bisogni e la valutazione delle domande.

La disciplina di gara non conteneva alcuna disposizione volta a restringere l’accesso alla mobilità per alcuni reparti. Il reparto di appartenenza del ricorrente non era escluso dalla mobilità. Ottenuto il parere favorevole del reparto di appartenenza, non potevano ostare al trasferimento ragioni organizzative riferite a tale reparto, ma solo esigenze tecniche del reparto di destinazione, previa valutazione dell’interesse personale del dipendente.

La lex specialis prendeva in considerazione, quale requisito di partecipazione, la sola specializzazione “BSI”, pacificamente posseduta dal ricorrente, senza attribuire rilievo ostativo alle specifiche qualificazioni e abilitazioni richiamate invece dall’Amministrazione. Le abilitazioni aeree ben possono essere acquisite in base alle esigenze del reparto di destinazione, ma non possono costituire ragioni ostative se non previste nell’atto regolativo della procedura (Cons. Stato n. 8525/2022; TAR Liguria, sez. I, 9 giugno 2023, n. 574).

Ne consegue l’inconferenza della situazione deficitaria della sede di provenienza. Una volta individuate nel bando le posizioni vacanti e le sedi, ciascun partecipante è titolare del legittimo interesse ad esservi destinato, potendo l’Organo Tecnico esprimere parere contrario solo su motivi collegati alle esigenze del reparto di destinazione. Il ricorso è pertanto accolto e il diniego annullato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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