Ripiano dispositivi medici: il pagamento della quota ridotta determina improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 12183 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento volontario, da parte del fornitore di dispositivi medici, dell’importo pari alla quota ridotta di cui all’art. 7 d.l. 95/2025 determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. La cessazione della materia del contendere ex art. 7 d.l. 95/2025 è invece pronunciabile solo a seguito della comunicazione al giudice, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento; tale comunicazione non costituisce però presupposto necessario perché il giudice dichiari l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che discende direttamente dalla dichiarazione di avvenuto pagamento resa dalla parte ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Direttore della Direzione Centrale Salute della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14.12.2022 e gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi i decreti ministeriali del 6.7.2022 e del 6.10.2022, concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e l’adozione delle linee guida per il ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015.
La società aveva inizialmente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale. Con memoria depositata in data 14 maggio 2026, successivamente all’assegnazione del fascicolo al relatore, la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 7 d.l. 95/2025, con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto al pagamento della quota ridotta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando il disposto dell’art. 7 d.l. 95/2025, a norma del quale, decorso il termine di trenta giorni, le regioni e le province autonome accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
Il Collegio ha osservato che la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo. Nel caso di specie, le Amministrazioni resistenti non hanno depositato dichiarazioni relative all’avvenuto versamento dell’importo dovuto.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione di avvenuto pagamento resa dalla parte ricorrente sia comunque idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, quale evenienza processuale distinta e autonoma rispetto alla cessazione della materia del contendere. L’assenza della comunicazione regionale, infatti, non impedisce al giudice di rilevare che la pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente sia venuta meno per effetto del pagamento volontario della quota ridotta.
In applicazione di tali principi, il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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