Annullamento in autotutela del permesso di costruire per conflitto confini privati (TAR Calabria n. 1662 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conflitto tra privati circa la reale posizione del confine non legittima l’esercizio del potere di autotutela sul titolo edilizio. Spetta al giudice ordinario la cognizione sul regolamento di confini, poiché né l’amministrazione competente in materia edilizia né il giudice amministrativo in sede di controllo di legittimità possono procedere all’accertamento pieno della titolarità reale. L’amministrazione è onerata del solo accertamento del titolo astrattamente idoneo alla disponibilità dell’area, desunto dagli atti pubblici e, in via residuale, dalle risultanze catastali. Il controllo sui limiti privatistici si risolve in una mera presa d’atto, ove questi siano realmente conosciuti o immediatamente conoscibili e non contestati. L’annullamento in autotutela richiede un interesse pubblico concreto alla rimozione del titolo, non coincidente con il ripristino della legalità civilistica.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile residenziale, ha presentato istanza di permesso di costruire per la realizzazione, tra l’altro, di una tettoia aperta con struttura in acciaio nell’area di corte del fabbricato, in aderenza al fabbricato confinante. Il titolo è stato rilasciato e i lavori sono stati portati a termine.

Il proprietario del fondo finitimo ha rappresentato al Comune che il confine tra i due domini non si collocherebbe al muro cieco del proprio fabbricato, come indicato nella richiesta di permesso, ma sarebbe marcato da un fosso che la tettoia finisce per coprire con il proprio sbalzo. L’amministrazione, ritenuta la fondatezza di tale rappresentazione, ha dapprima sospeso i lavori, quindi annullato in autotutela il permesso limitatamente alla tettoia e infine ingiunto la demolizione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, per sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza di sospensione, di natura temporanea e superata dall’annullamento in autotutela. Ha inoltre qualificato come memoria atipica l’atto depositato dal controinteressato e intitolato ricorso incidentale, non contenendo né una domanda di annullamento di un atto amministrativo né una domanda riconvenzionale.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la questione della titolarità del bene per cui si chiede il titolo abilitativo è questione incidentale, che non può coincidere con l’accertamento della titolarità reale. Quest’ultimo non compete né all’amministrazione in materia edilizia né al giudice amministrativo, ma al giudice ordinario. Ai fini del rilascio del titolo, l’amministrazione è onerata del solo accertamento del titolo astrattamente idoneo alla disponibilità dell’area, desunto dagli atti pubblici prodotti e, in via residuale, dalle risultanze catastali.

Il Collegio ha precisato che l’attività istruttoria comunale, finalizzata a verificare l’esistenza di un idoneo titolo di godimento, non è diretta a risolvere i conflitti tra le parti sull’assetto proprietario e non deve effettuare complesse indagini giuridico-documentali sul titolo di proprietà. Il controllo sui limiti privatistici è ammissibile a condizione che questi siano realmente conosciuti o immediatamente conoscibili e non contestati, così da tradursi in una mera presa d’atto.

Su queste basi, il Tribunale ha escluso che la risoluzione del conflitto sulla reale posizione del confine potesse legittimare l’esercizio del potere di autotutela. Non risulta indicato un interesse pubblico concreto alla rimozione del permesso diverso dal ripristino della legalità civilistica preteso dal confinante. Ricevute le note di quest’ultimo, l’amministrazione non avrebbe dovuto esaminare nel merito la questione dei confini, ma lasciare che fosse posta nella sua sede naturale, il Tribunale ordinario.

Gli effetti dei titoli edilizi restano confinati sul versante pubblicistico e non interferiscono sui rapporti di natura privata, come stabilito dall’art. 11, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. L’illegittimità dell’ordinanza di demolizione deriva direttamente dall’illegittimità, a monte, dell’annullamento in autotutela del permesso di costruire. Tutti gli altri motivi sono assorbiti, con regolazione delle spese secondo soccombenza e distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *