Assegni di ricerca ex art. 51 legge 449/1997 valutabili senza durata minima (TAR Lombardia n. 1594 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione dei titoli nel concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, il rinvio operato dall’Allegato B, punto B.4.4, del D.M. n. 205/2023 all’art. 51, comma 6, legge n. 449/1997 è un rinvio statico o materiale, insensibile alle modifiche normative sopravvenute. Ne consegue che l’attività di ricerca scientifica svolta sulla base di assegni conferiti ai sensi della norma richiamata è valutabile e dà diritto al punteggio di 12,50 punti anche quando l’assegno abbia durata inferiore all’anno. Il limite di durata minima annuale, introdotto dall’art. 22 della legge n. 240/2010, non può essere esteso per via interpretativa agli assegni disciplinati dal precedente regime, in applicazione del principio del tempus regit actum e delle esigenze di certezza che impongono la stretta interpretazione della lex specialis concorsuale.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso ordinario per l’accesso ai ruoli del personale docente, bandito con DD n. 2575 del 6.12.2023, per la classe di concorso A001 nella Regione Lombardia. Ai fini della valutazione dei titoli ha dichiarato lo svolgimento di attività scientifica e accademica presso un ateneo milanese, tra il 2004 e il 2010, in forza di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 51, comma 6, legge n. 449/1997, a seguito di apposite procedure selettive.
Superate le prove concorsuali, la candidata ha riscontrato l’attribuzione di soli 36,50 punti per i titoli. L’amministrazione aveva escluso dalla valutazione l’ultimo assegno di ricerca, di durata semestrale, ritenendolo inferiore all’anno e quindi non computabile. Il mancato riconoscimento dei 12,50 punti previsti dalla tabella ministeriale ha precluso l’inserimento tra i vincitori. La candidata ha impugnato la graduatoria e i provvedimenti connessi davanti al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della lex specialis. Il bando, all’art. 8, richiama l’art. 11 del D.M. n. 205/2023, che rinvia all’Allegato B per l’individuazione dei titoli valutabili. Il punto B.4.4 attribuisce 12,50 punti per ciascun titolo di attività di ricerca scientifica svolta sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma 6, legge n. 449/1997, ovvero dell’art. 1, comma 14, legge n. 230/2005, ovvero dell’art. 22 legge n. 240/2010.
La disposizione non subordina il punteggio ad alcuna durata minima dell’assegno. La norma del 1997, nella formulazione applicabile, prevedeva soltanto un limite temporale massimo, senza fissare una soglia minima. Il Collegio esclude che tale soglia possa essere introdotta in via interpretativa richiamando la disciplina successiva: l’art. 22 legge n. 240/2010 ha abrogato la previgente disposizione e ha ridisciplinato ex novo la materia, sicché il limite annuale opera solo per gli assegni conferiti dopo la sua entrata in vigore.
Da qui la qualificazione del rinvio contenuto nella tabella come rinvio statico o materiale, insensibile ai limiti sopravvenuti. L’amministrazione non può applicare retroattivamente un requisito di durata inesistente al momento del conferimento degli assegni, in ossequio al principio del tempus regit actum.
Il Collegio valorizza, inoltre, il dato testuale comparato. Dove l’Allegato B ha inteso porre un tetto alla valorizzazione dei titoli riconducibili alla medesima tipologia lo ha previsto espressamente, come ai punti B.2.2 e B.2.3, con formule del tipo «fino a un massimo di punti». Nulla di simile compare nel punto B.4.4, che assegna il punteggio «per ciascun titolo» senza limiti ulteriori. L’assenza di una clausola di contenimento conferma l’impossibilità di leggervi un requisito di durata minima.
Il primo motivo è dunque fondato, con assorbimento del secondo, peraltro rinunciato in udienza. Il ricorso è accolto nei limiti dell’interesse azionato. Il TAR annulla gli atti impugnati e impone all’amministrazione di riesaminare il titolo, riconoscendo il punteggio omesso e provvedendo agli ulteriori adempimenti sulla graduatoria. Le spese sono integralmente compensate per le peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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