Nessun danno da ritardo di un mese nell’assegnazione delle ore di sostegno (TAR Campania n. 4190 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La tardiva esecuzione, da parte dell’amministrazione scolastica, del dictum cautelare che impone l’assegnazione dell’insegnante di sostegno per l’intero monte ore non integra, di per sé, un danno non patrimoniale risarcibile. Il fattore temporale assume valenza sostanziale solo se il ricorrente dimostra che il ritardo ha compromesso concretamente gli obiettivi didattici del minore disabile. La proposizione tempestiva del ricorso e la conseguente decisione giurisdizionale immediatamente esecutiva elidono, di regola, il danno dinamico-relazionale, salva la prova contraria del pregiudizio irreversibile. La domanda risarcitoria soggiacce, inoltre, alla valutazione del concorso colposo del creditore di cui all’art. 1227, comma 2, cod. civ., non essendo dovuto il risarcimento per i danni evitabili con l’ordinaria diligenza.

Il Fatto

La parte ricorrente, nell’interesse di un minore con grave deficit cognitivo e dell’attenzione accertato ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, ha impugnato il verbale del GLO del 28.10.2025 e il PEI per l’anno scolastico 2025/26, contestando l’assegnazione di sole 11 ore di sostegno. Ha chiesto l’accertamento del diritto a un insegnante di sostegno per l’intero orario settimanale di 30 ore e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.

Con l’ordinanza cautelare n. 199/2026 il Collegio ha ordinato all’amministrazione di rideterminarsi, assegnando l’insegnante per l’intero periodo di permanenza scolastica con rapporto 1:1. A seguito del prot. n. 1738 del 18.02.2026 l’orario di sostegno è stato integrato; la parte ha quindi ribadito la richiesta risarcitoria.

La Motivazione della Corte

La controversia si scompone in due domande. Quanto all’assegnazione delle ore di sostegno, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuta la piena integrazione dell’orario.

Sulla pretesa risarcitoria, il Collegio ricostruisce i tempi: il ricorso è stato proposto il 23.12.2025, l’ordinanza cautelare è del 14.01.2026 e l’esecuzione è intervenuta il 18.02.2026. Il ritardo rispetto alla tutela cautelare è di circa un mese.

Richiamando un orientamento del medesimo TAR (sez. IV, n. 5668 del 2019 e successive), il Collegio afferma che la tempestiva proposizione del ricorso produce normalmente l’effetto di ottenere una decisione immediatamente esecutiva, che elide a monte il danno dinamico-relazionale. Il fattore temporale è determinante, ma la prova contraria è a carico del ricorrente: occorre dimostrare che il danno alla didattica si è verificato nonostante il tempestivo accoglimento e la tempestiva esecuzione.

Il Tribunale aggiunge che la domanda risarcitoria soggiace alla valutazione sul concorso colposo del creditore di cui all’art. 1227 cod. civ., anche nella sua applicazione estrema del comma 2, per scongiurare che le famiglie ritardino l’inoltro dei gravami al fine di consolidare il disagio. Nel caso concreto, il lasso di tempo di circa un mese non integra gli estremi di un pregiudizio apprezzabile.

In conclusione, la domanda risarcitoria è respinta; le spese seguono la soccombenza virtuale rispetto alla domanda principale, con condanna dell’amministrazione alla refusione di euro 2.000,00, oltre accessori, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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