Carta docente, ottemperanza al giudicato e no alle astreinte (TAR Lombardia n. 994 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice amministrativo adito ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato del giudice ordinario e ordina il rilascio della carta, con accredito della somma dovuta, nel termine di centoventi giorni. Non è però ammessa la condanna al pagamento delle astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: la misura coercitiva presuppone un’obbligazione di natura corrispettiva, mentre la carta del docente costituisce un contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione, sicché la domanda di ulteriore somma di denaro risulta manifestamente iniqua.
Il Fatto
Un’insegnante ottiene dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 3684/2024 del 22 luglio 2024, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per un valore complessivo di € 2.000,00.
Formatosi il giudicato e notificato il titolo esecutivo, la docente propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR, deducendo la perdurante inerzia dell’Amministrazione. Chiede il rilascio della carta, la condanna alle astreinte e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile, senza contestare il credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti processuali. Rileva la produzione della copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato. Accerta inoltre la notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 31 luglio 2024, e dunque il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la parte ricorrente afferma che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. L’Amministrazione non formula alcuna deduzione e non fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. L’an e il quantum del credito restano quindi incontestati.
Il TAR ordina pertanto al Ministero di ottemperare al giudicato, rilasciando la carta elettronica e accreditandovi € 2.000,00, entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro ulteriori sessanta giorni. L’incarico, essendo connesso ai doveri d’istituto, non comporta compenso.
Il Collegio affronta poi la domanda di astreinte e la respinge. La funzione assegnata alla carta del docente è quella di contributo per l’aggiornamento e la formazione, non di corrispettivo. La richiesta di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va quindi qualificata come manifestamente iniqua.
Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso sulla carta del docente, sono liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato n. 3897 del 2025.
Nota della Redazione
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