Fermo amministrativo annullato se manca la quantificazione del danno (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 335 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il fermo amministrativo previsto dall’art. 69, comma VI, R.D. n. 2440/1923 è istituto di natura eccezionale e cautelare, il cui presupposto è la sussistenza di un fumus di credito erariale fondato su elementi oggettivi, idonei a condurre in tempi ragionevoli a un definitivo accertamento giudiziario. L’amministrazione che intenda avvalersi di tale rimedio è tenuta a indicare nel provvedimento la quantificazione del danno erariale e i criteri utilizzati, ancorché in via provvisoria e ai soli fini cautelari, senza che ciò interferisca con il giudizio di responsabilità. L’omessa indicazione dell’importo del presunto danno rende il fermo illegittimo e ne impone l’annullamento, non essendo sufficiente la pendenza di un procedimento penale o la qualità di parte offesa dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cessato dal servizio presso l’Agenzia delle Entrate per licenziamento senza preavviso, ha impugnato il fermo amministrativo disposto dal Direttore regionale dell’Agenzia ai sensi dell’art. 69, comma VI, R.D. n. 2440/1923 e notificatogli nel novembre 2024. Il provvedimento si fondava sulla pendenza di un procedimento penale a suo carico per corruzione aggravata e continuata e per accessi indebiti.
La difesa ha dedotto l’insussistenza del fumus boni iuris, per mancanza di un accertamento di responsabilità e di quantificazione del danno, e del periculum in mora, per la cessazione del rapporto di lavoro. Ha chiesto in via preliminare la sospensione dell’efficacia esecutiva e, nel merito, la revoca del provvedimento, il dissequestro delle somme trattenute e, in subordine, la sostituzione con misura meno gravosa. L’Agenzia ha resistito invocando la sola ragionevole apparenza della ragione di credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del fermo amministrativo, qualificato come istituto eccezionale e di carattere cautelare, destinato a operare in attesa del provvedimento definitivo. Il presupposto, costituito dal fumus di credito erariale, deve fondarsi su elementi oggettivi capaci di condurre in tempi ragionevoli a un accertamento giudiziario sulla spettanza del credito. L’efficacia del provvedimento deve essere ragionevolmente temporanea, con verifica da compiersi ex ante e in concreto.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile, e in particolare la sentenza n. 877/2021 di questa Sezione, secondo cui l’atto cautelare non può protrarsi oltre una durata ragionevole rispetto alla definizione del giudizio. Richiama altresì la sentenza n. 469/2023 della Sezione II Centrale d’Appello, che ha chiarito come l’amministrazione statale debba prospettare la quantificazione del danno in sede amministrativa e per i limitati fini cautelari, senza che ciò determini interferenze con gli esiti del giudizio di responsabilità.
Su queste basi il Collegio esamina la fattispecie. La Procura regionale aveva evidenziato la diversità rispetto alla sentenza n. 189/2025, la presentazione di istanza di patteggiamento prima del deposito del ricorso, la definitività della sentenza di patteggiamento e la successiva notifica di un invito a dedurre. Tali circostanze, osserva la Corte, assumono rilievo quanto alla temporaneità della misura, ma non superano il vizio originario del provvedimento.
Il fermo, infatti, è stato emanato senza l’indicazione dell’importo del presunto danno. Questa omissione è decisiva: la ragionevolezza della ragione di credito non può prescindere dalla sua quantificazione, ancorché provvisoria. Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e annulla il provvedimento di fermo amministrativo. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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