Responsabilità contabile e potere riduttivo nella gestione dei fondi AsSap (Corte dei Conti Sez. III App. n. 110 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale derivante dalla illecita gestione di fondi pubblici, la colpa grave non può essere addebitata al dipendente che, in base all’organizzazione del progetto, non sia titolare di un dovere di controllo assistito da poteri impeditivi. La posizione di garanzia del soggetto apicale, al contrario, sussiste quando entità, diffusività e durata delle irregolarità rendano inescusabile l’inerzia. Il potere riduttivo ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994 integra un giudizio di equità volto a proporzionare l’addebito all’alea organizzativa. La discordanza tra invito a dedurre e citazione è causa di nullità solo se altera il nucleo essenziale della contestazione. Il dies a quo della prescrizione decorre dalla conoscibilità obiettiva del danno, non dai singoli pagamenti.
Il Fatto
Il giudice di primo grado aveva condannato, per colpa grave, quattro soggetti che avevano operato in ruoli diversi nella gestione del progetto AsSap, finanziato con fondi comunitari e finalizzato a percorsi di politica attiva per i servizi alla persona. Il danno derivava dal mancato rimborso, da parte del Ministero del Lavoro, di voucher erogati in presenza di numerose irregolarità.
Tutti gli appellanti censuravano la sentenza sotto molteplici profili: prescrizione, vizi della citazione, assenza di poteri impeditivi, difetti del sistema informatico, quantificazione del danno. La Procura Generale chiedeva il rigetto. La società subentrata spiegava intervento adesivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione Terza d’Appello riunisce i ricorsi e richiama il criterio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 cost., che consente di decidere sulla questione di più immediata evidenza.
Quanto alla prima questione, la Corte conferma che la notizia di danno era specifica e concreta, perché fondata su una dettagliata nota informativa e sui successivi riscontri ministeriali. La mancanza di corrispondenza tra invito a dedurre e citazione non determina nullità: la Procura può integrare elementi, purché resti inalterato il nucleo essenziale del petitum.
La prescrizione è rigettata. Il termine decorre dalla conoscibilità obiettiva del fatto dannoso, coincidente con la segnalazione trasmessa alla Procura regionale, non dalle date dei singoli pagamenti. Il corso risulta interrotto dagli atti di costituzione in mora e dai successivi atti.
Nel merito, occupa rilievo centrale l’accoglimento dell’appello del soggetto preposto alle attività territoriali: la segnalazione e l’atto di citazione non prospettano alcun dovere di controllo assistito da poteri impeditivi, attribuiti in via esclusiva al responsabile di progetto e al coordinatore operativo. La contestazione di colpa grave non può quindi fondarsi su una valutazione ex post. Analoga conclusione per il soggetto che aveva pubblicato le FAQ: la formazione in gruppi era stata ammessa successivamente dalla Commissione Europea e dal Ministero.
Restano invece accertate le responsabilità del responsabile di progetto e della coordinatrice centrale. Entità, diffusività e durata delle irregolarità escludono l’esimente dei difetti informatici e delle carenze di mezzi: esse imponevano un intervento impeditivo, mai documentato. Il danno è certo e attuale, coincidente con gli importi non ammessi a rimborso.
La Corte esercita infine il potere riduttivo, riducendo del cinquanta per cento la condanna, in considerazione della condotta complessiva e delle condizioni economiche e contrattuali dei soggetti chiamati a ristorare l’erario, con regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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