Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro: termine e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1454 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, il ricorso proposto per l’esecuzione di un giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia accertato il diritto del dipendente pubblico a una differenza retributiva, è fondato quando la pretesa sia adeguatamente documentata e l’Amministrazione non contesti l’inadempimento. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato per la sorte capitale, entro un termine fissato in sessanta giorni dalla comunicazione, e nomina, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta. La nomina del commissario in capo a un dirigente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice non comporta la liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
Il lavoratore ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accertava il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti, di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, per i contratti di supplenza dedotti in causa, con condanna del Ministero al pagamento della somma di € 1.024,32, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria.
Nonostante la notifica del titolo, effettuata il 22.12.2023, il credito è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, il titolo è passato in giudicato, come da attestazione della cancelleria in data 07.08.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni. Il ricorrente ha quindi chiesto al giudice amministrativo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è fondato. Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: l’esistenza di un titolo esecutivo rappresentato dal giudicato, la sua notificazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, che le Amministrazioni statali devono osservare prima di completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento.
La pretesa fatta valere in giudizio risulta adeguatamente documentata. L’Amministrazione, pur costituitasi, non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Tale mancata contestazione consolida il quadro probatorio e consente l’accoglimento del ricorso.
Il giudice amministrativo condanna pertanto l’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato, per la sorte capitale, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza. Il termine è fissato a tutela dell’effettività della tutela giurisdizionale e per assicurare una definizione certa della vicenda esecutiva.
Decorso infruttuosamente tale termine, provvede, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura del ricorrente, un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici o in un dirigente o funzionario dal medesimo delegato. Il commissario adotta gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti.
Il Tribunale precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., e sono liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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