Cessata materia del contendere per TFS pagato dopo la diffida (TAR Puglia n. 591 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione del silenzio-inadempimento serbato dalla pubblica amministrazione, la sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto — o il pagamento dei ratei dovuti, ove l’istanza riguardi la corresponsione di emolumenti — determina l’improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, resa dalla parte ricorrente, costituisce il presupposto per la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite e rimborso del contributo unificato, in presenza di giusti motivi quali il tempestivo adempimento dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, un dipendente pubblico, aveva presentato all’INPS un’istanza di diffida volta al ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS), con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990.
Avverso il silenzio serbato dall’Istituto sull’istanza del 28.10.2024, il ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell’INPS alla corresponsione dell’indennità di buonuscita come ricalcolata, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, rilevato che il ricorso era stato inizialmente fissato per la camera di consiglio del 5 novembre 2025 e successivamente convertito dal rito del silenzio al rito ordinario, ha preso atto della nota depositata il 12 marzo 2026, con la quale il ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
Dalla predetta istanza è emerso che già in data 3 novembre 2025 — quindi ancor prima dell’originaria camera di consiglio — l’INPS aveva depositato la ricevuta di accredito del bonifico eseguito in favore del ricorrente, attestante il pagamento del beneficio oggetto del giudizio. Tale circostanza ha integrato l’integrale soddisfazione della pretesa azionata, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio ha quindi applicato il disposto di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dichiarando l’improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere. In relazione al tempestivo riconoscimento, liquidazione e pagamento degli emolumenti dovuti da parte dell’Istituto, il TAR ha ravvisato giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, salvo il rimborso del contributo unificato, ai sensi dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.