Competenze del geometra nelle offerte tecniche con migliorie (TAR Campania n. 4851 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte di un geometra è legittima quando le migliorie proposte, ancorché complesse, non richiedono l’elaborazione di calcoli statici o strutturali, sostanziandosi in aggiunte o sostituzioni delle previsioni progettuali basate sulla selezione di nuovi materiali o diverse modalità di posa in opera. Le migliorie non configurano un autonomo elaborato progettuale; l’eventuale necessità di rielaborare il progetto per recepirle richiede l’intervento dell’ingegnere solo nella fase successiva all’aggiudicazione, in vista della nuova approvazione del progetto esecutivo. La mancata allegazione del contratto di avvalimento alla documentazione di gara è sanabile mediante soccorso istruttorio quando il disciplinare lo preveda e la stipula anteriore al termine sia comprovata da data certa, come quella risultante dalla sottoscrizione digitale.
Il Fatto
Con bando del 15.10.2025, il Comune di Presenzano indiceva una gara per l’affidamento di lavori di ampliamento della rete fognaria, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni, la controinteressata risultava prima in graduatoria, seguita dalla ricorrente. Quest’ultima impugnava l’aggiudicazione, deducendo due motivi: la sottoscrizione dell’offerta tecnica, contenente soluzioni migliorative, da parte di un geometra anziché di un ingegnere, e l’allegazione di un contratto di avvalimento non sottoscritto dall’ausiliaria. Dopo la reiezione dell’istanza cautelare, il Comune avviava un procedimento di annullamento in autotutela, conclusosi con la conferma dell’aggiudicazione, avverso cui la ricorrente proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha respinto entrambe le censure, ritenendo il ricorso infondato alla stregua della disciplina professionale e della legge di gara. Quanto al primo motivo, il Collegio ha richiamato l’art. 51 R.D. n. 2537/1925 e l’art. 16 R.D. n. 274/1929, rilevando che il discrimine tra le competenze dell’ingegnere e del geometra risiede nella rilevanza dell’attività e nella necessità di calcoli complessi. Nel caso di specie, le migliorie offerte — pur numerose e articolate — non implicavano l’elaborazione di calcoli statici o strutturali, ma si sostanziavano in aggiunte o sostituzioni di previsioni progettuali.
La sentenza ha valorizzato la distinzione tra la fase di gara e quella esecutiva: le migliorie non costituiscono un autonomo elaborato progettuale, essendo la loro descrizione funzionale alla valutazione dell’organo tecnico. L’eventuale necessità di modificare il progetto esecutivo per accogliere le migliorie potrà richiedere la sottoscrizione di un ingegnere solo in un momento successivo all’aggiudicazione, come già affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 7819 del 2023. La sottoscrizione da parte del geometra dell’offerta tecnica è quindi legittima.
Con riferimento al secondo motivo, il Collegio ha osservato che l’art. 7 del disciplinare qualificava espressamente come sanabile la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che la stipula fosse anteriore al termine di presentazione dell’offerta e la circostanza fosse comprovata da data certa. La stazione appaltante ha quindi correttamente applicato la legge di gara, ammettendo la produzione tardiva del contratto, sottoscritto digitalmente in data antecedente alla scadenza. La firma digitale è stata ritenuta idonea a comprovare la data, risultando eccessivamente formalistica la pretesa della ricorrente di esigere ulteriori elementi di identificazione.
Dalla reiezione delle censure è conseguito il rigetto delle domande di inefficacia del contratto e di risarcimento del danno, inconfigurabile a fronte di un’attività amministrativa legittima. Il TAR ha infine disposto la compensazione delle spese tra le parti costituite, per la peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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