Valutazione periodica del personale di polizia penitenziaria e obbligo di motivazione (TAR Lombardia n. 1438 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di valutazione periodica delle prestazioni degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, disciplinata dagli artt. 44 e 45 d.lgs. n. 443 del 1992, il rapporto informativo assolve l’obbligo di specifica motivazione solo nel caso di attribuzione di valori estremi, positivi o negativi, non essendo richiesto l’elenco analitico dei fatti e delle circostanze di carriera. Vigendo il principio di autonomia dei giudizi riferiti ai diversi periodi di servizio, la diversità di valutazione tra periodi costituisce evento fisiologico che non richiede particolari spiegazioni, né è configurabile un affidamento tutelabile al mantenimento del giudizio migliore. I giudizi dei superiori sono espressione di discrezionalità tecnica e soggiacciono al sindacato giurisdizionale nei soli limiti dell’arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, che spetta al ricorrente dimostrare.

Il Fatto

Il ricorrente, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso una casa circondariale, ha impugnato il rapporto informativo relativo alle prestazioni rese nell’anno 2020, con il quale gli è stato assegnato un giudizio complessivo di 19 punti su 30, in diminuzione di 11 punti rispetto al periodo precedente.

A fondamento della valutazione l’amministrazione ha richiamato i gravi fatti oggetto di un procedimento penale in corso, oltre a incertezze nelle conoscenze e capacità professionali, a un peggioramento delle capacità realizzative, delle qualità morali e di carattere e a lacune culturali ed espressive. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 44 e ss. d.lgs. n. 443 del 1992 e l’eccesso di potere, contestando l’assenza di esplicitazione delle ragioni del sensibile scostamento rispetto alla valutazione precedente. Il Ministero della giustizia si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro consolidato in materia di valutazione periodica del personale appartenente ai corpi armati dello Stato. Il rapporto informativo non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze, ma formulare un giudizio sintetico complessivo sulla prestazione resa nel periodo considerato.

Ne discende che un obbligo di specifica motivazione si configura solo in caso di attribuzione di valori estremi. Il documento caratteristico fotografa il rendimento limitatamente a un predeterminato arco temporale: fatti precedenti o successivi non interferiscono nella valutazione e la diversità di giudizio tra periodi diversi è evento fisiologico, che non richiede particolari spiegazioni.

Il Collegio esclude altresì la configurabilità di un affidamento meritevole di tutela al mantenimento del giudizio migliore conseguito, poiché la valutazione è ciclica e circoscritta al periodo scrutinato. Quanto alle qualità caratteriali e intellettuali, il giudizio non si fonda sul loro mero possesso, ma sulla capacità di farne appropriato utilizzo nel periodo oggetto di esame.

I giudizi dei superiori costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli limiti dell’arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, il cui onere di dimostrazione grava sul ricorrente. Nel caso concreto il provvedimento reca motivazione non irragionevole né apparente, essendo esplicitati gli specifici profili di carenza rispetto alle singole caratteristiche del servizio reso. È plausibile che la sottoposizione a procedimento penale abbia determinato un calo nel rendimento, di cui sono state puntualmente individuate le abilità compromesse.

Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di giudizio sono compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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