Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri di delega del (TAR Piemonte n. 1042 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il Tribunale amministrativo regionale accerta l’inerzia dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, se il titolo esecutivo è stato attestato conforme all’originale e notificato al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice e se è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive in danno della pubblica amministrazione. Il commissario ad acta nominato per l’ipotesi di protratta inottemperanza non incontra il limite delle proprie ordinarie attribuzioni: può delegare l’incarico a un dirigente o funzionario di qualsiasi dipartimento, prescindendo dai rapporti gerarchici, e può impiegare i capitoli di spesa disponibili, i fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il suo compenso è assorbito in quello percepito dall’amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli la retribuzione professionale docente, per un importo liquidato in euro 1.519,44, oltre interessi legali.

Il titolo era stato pubblicato, notificato al Ministero presso il domicilio reale a mezzo posta elettronica certificata e non era stato ottemperato. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento e la nomina anticipata di un commissario. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti di rito. La sentenza azionata risulta attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023.

Il titolo è stato notificato al Ministero presso il domicilio reale e, alla data di proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non essendovi contestazione sull’omissione, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni.

Per il caso di ulteriore inerzia il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Capo del competente Dipartimento ministeriale, con facoltà di delega. Sul punto la motivazione fissa un principio rilevante: l’esercizio del potere conferito dal giudice non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del commissario. La delega può essere disposta a favore di qualunque altro soggetto dell’amministrazione ritenuto idoneo, a prescindere dai rapporti gerarchici e dalle attribuzioni dei diversi uffici, anche di altro Dipartimento.

Tale ampiezza mira a evitare che le modifiche interne delle competenze costituiscano un ulteriore motivo di ritardo nella soddisfazione del creditore. Il commissario — o il suo delegato — potrà impiegare i capitoli di spesa destinati allo scopo o qualsiasi altro disponibile, e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è assorbito in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per la semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia non è isolata, inserendosi in un contenzioso seriale sulla retribuzione professionale docente, e ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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