Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta adozione del provvedimento di autorizzazione (TAR Sardegna n. 733 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio inadempimento ex art. 117 cod. proc. amm., la pubblica amministrazione adotta il provvedimento richiesto, sopravvenendo così l’atto satisfattivo dell’interesse del ricorrente. In tale evenienza, non residua alcun interesse alla decisione nel merito del ricorso, che va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, con rimborso del contributo unificato in favore della parte ricorrente, ove versato.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al Ministero della Difesa, in data 11 aprile 2024, un’istanza di rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 709, comma 2, cod. nav., rimasta senza riscontro. Dopo un’istanza/diffida di riavvio e conclusione del procedimento del 27 novembre 2025, anch’essa rimasta inevasa, la società aveva proposto ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio, aveva depositato il provvedimento prot. 12402 del 6 marzo 2026, con il quale aveva riscontrato l’istanza del 2024, sopravvenendo all’inerzia originaria. La difesa della ricorrente aveva quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese e rimborso del contributo unificato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto della cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione riscontrato l’istanza del 11 aprile 2024 successivamente alla notifica e al deposito del ricorso. La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto ha, infatti, determinato il venir meno dell’oggetto della controversia, originariamente incentrata sul mero accertamento dell’obbligo di provvedere.
La decisione chiarisce che l’interesse processuale della ricorrente era interamente satisfatto dall’atto sopravvenuto, che ha fatto cessare la situazione di inadempimento denunciata. Non residuava, pertanto, alcuna utilità concreta alla pronuncia sul merito dell’originario ricorso avverso il silenzio.
Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto equa la compensazione integrale tra le parti, valorizzando la circostanza che l’adozione del provvedimento era avvenuta solo dopo la proposizione del ricorso e che l’Avvocatura erariale aveva aderito alla richiesta di compensazione. Ha, inoltre, disposto il rimborso del contributo unificato in favore della parte ricorrente, ove effettivamente versato, conformemente alla disciplina processuale in tema di definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
La pronuncia offre un’utile conferma applicativa dell’istituto della cessazione della materia del contendere nel giudizio avverso il silenzio, evidenziando come l’onere di provvedere dell’amministrazione, quando ottemperato in corso di causa, determini l’esaurimento della funzione del ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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