Nomina del commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato che impone una nuova valutazione dell’istanza di riqualificazione urbanistica (TAR Abruzzo n. 60 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando una sentenza del giudice amministrativo annulla un provvedimento e ordina alla pubblica amministrazione di provvedere ex novo su una istanza di parte entro un termine determinato, la comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza costituisce il momento da cui decorre il termine per l’esecuzione. Decorso inutilmente tale termine, la parte interessata può richiedere la nomina del commissario ad acta, che il giudice dispone con ordinanza in camera di consiglio. Il commissario, individuato nel Prefetto territorialmente competente con facoltà di delega a un funzionario dell’ufficio, è tenuto a concludere il procedimento amministrativo rimasto inerte con un provvedimento espresso, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al Comune la riqualificazione urbanistica di alcuni suoli di sua proprietà. L’amministrazione aveva respinto l’istanza con un provvedimento che il TAR Abruzzo, con sentenza n. 386 del 5 agosto 2025, aveva annullato, ordinando al Comune di provvedere nuovamente sull’istanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La sentenza aveva espressamente riservato la nomina del commissario ad acta all’ipotesi di inutile decorso del termine.
Ritenendo che il Comune non avesse dato esecuzione al giudicato nel termine assegnato, la parte ricorrente depositava una istanza volta a ottenere la nomina del commissario. Il Comune si costituiva per resistere alla richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accertato che l’avviso di deposito della sentenza era stato comunicato al Comune e che, nonostante il decorso del termine di sessanta giorni, l’amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento. La circostanza integra gli estremi dell’inerzia rilevante ai fini dell’attivazione del rimedio previsto dall’art. 114 cod. proc. amm., che consente al giudice dell’ottemperanza — o, come nel caso di specie, al giudice che ha pronunciato la sentenza munita di efficacia esecutiva — di nominare un commissario che provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente.
Il Collegio ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per la nomina, individuando nel Prefetto di L’Aquila, con facoltà di delega, il soggetto idoneo a garantire l’effettiva esecuzione del giudicato. Al commissario è stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per concludere il procedimento avviato con l’istanza del 29 luglio 2024, mediante l’adozione di un provvedimento espresso. La scelta del Prefetto risponde all’esigenza di affidare l’adempimento a una struttura neutrale e dotata di adeguata capacità organizzativa, evitando che l’esecuzione del giudicato resti affidata all’organo che aveva determinato l’inadempimento.
La pronuncia conferma l’operatività del meccanismo di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quale strumento di tutela effettiva del cittadino nei confronti dell’inerzia della pubblica amministrazione successiva al giudicato, e precisa che il termine per l’esecuzione decorre dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza, senza necessità di una formale costituzione in mora.
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Nota della Redazione
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