Condono edilizio e ordine di demolizione: la precarietà va valutata per funzione (TAR Lazio n. 209 del 07.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La precarietà di un’opera edilizia non si desume dalle modalità costruttive, ma dalla funzione cui essa è concretamente destinata. I manufatti che non soddisfano esigenze meramente temporanee, ma sono rivolti a una utilizzazione perdurante nel tempo, non possono qualificarsi come precari e necessitano del permesso di costruire. In assenza del titolo abilitativo, la loro realizzazione è sanzionabile con l’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. La controversia relativa all’ordinanza comunale che impone la chiusura di un pozzo artesiano a uso domestico rientra nella giurisdizione del Tribunale superiore per le acque pubbliche, trattandosi di opera idraulica incidente sul regime delle acque pubbliche.
Il Fatto
Il dirigente del Settore IV del Comune di Fondi ha ingiunto la demolizione di alcune opere eseguite su un lotto: una recinzione, un pozzo artesiano e una tettoia in legno con sottostanti manufatti, destinati, secondo la prospettazione dei ricorrenti, a riparo delle arnie durante la transumanza invernale. L’ordinanza ha previsto la demolizione entro novanta giorni e una sanzione pecuniaria di € 11.500,00 per il caso di inottemperanza.
I proprietari hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo la genericità dell’ordinanza, la natura di edilizia minore delle opere, l’insufficienza della sola SCIA e l’illogicità della sanzione pecuniaria. Il Comune si è costituito in giudizio. All’udienza di smaltimento dell’arretrato la causa è stata riservata per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare il profilo della giurisdizione. La parte dell’ordinanza che impone la rimozione del pozzo artesiano esula dalla giurisdizione amministrativa, poiché l’escavazione di un pozzo costituisce realizzazione di un’opera idraulica incidente sul regime delle acque pubbliche. Su tale porzione del provvedimento sussiste la giurisdizione del Tribunale superiore per le acque pubbliche, come già affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, n. 4660 del 2018.
Nel merito delle restanti opere, il ricorso è infondato. La Corte rileva anzitutto che il richiamo all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è di per sé sufficiente a individuare la normativa applicata, non essendo richiesta una descrizione analitica dell’illecito.
Il punto centrale riguarda la qualificazione delle opere. I manufatti, nel loro insieme, non possono definirsi precari, perché funzionali allo svolgimento di un’attività prolungata nel tempo, quale l’apicoltura. La Corte sottolinea una contraddizione nella prospettazione dei ricorrenti, che hanno indicato le opere ora come riparo per le arnie, ora come deposito per attrezzi agricoli.
Il Collegio enuncia il principio secondo cui la precarietà va valutata con riferimento alla funzione cui l’opera è destinata, non alle modalità costruttive. I manufatti rivolti a una utilizzazione perdurante non soddisfano esigenze temporanee e l’alterazione del territorio non può considerarsi irrilevante. Ne deriva la legittimità dell’ordine di demolizione per opere destinate allo stabile insediamento nel territorio, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto.
Il ricorso è quindi dichiarato in parte inammissibile, per difetto di giurisdizione sul pozzo, e in parte respinto. Le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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