Debito di vigilanza e insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 97 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli Enti locali, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Lo spartiacque tra consegnatari di beni mobili per debito di custodia, qualificabili agenti contabili e obbligati alla resa del conto, e consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi e non obbligati alla resa, è individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. I beni eterogenei, anche a carattere durevole, assegnati in uso alle diverse articolazioni funzionali dell’Ente e assoggettati a mera sorveglianza, danno luogo a un debito di vigilanza, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto, iscritto al registro di Segreteria, riguarda il rendiconto presentato da un dipendente del Comune in qualità di consegnatario di beni per l’esercizio finanziario 2022. Il conto ha ad oggetto esclusivamente beni mobili di pertinenza dell’Ente locale.
Il Magistrato istruttore, nella propria relazione, dubita della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate in data 23.04.2025, chiede al Collegio la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla natura della gestione oggetto del conto. I beni in questione non costituiscono “materie” per le quali il consegnatario abbia debito di custodia. Si tratta di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei di natura diversa, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni del Comune, riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente e assoggettati a mero debito di vigilanza.
Il Collegio individua l’elemento tassativo e ineludibile di discrimine nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, determinando un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurano un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.
Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in appositi locali previamente identificati dall’Ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’Amministrazione.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura, al contrario, in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio. La Sezione richiama sul punto la consolidata giurisprudenza contabile (II Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017).
Non essendo possibile individuare nel conto i beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia, in ragione della natura eterogenea degli stessi e dell’assenza di una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”, il Collegio ritiene insussistente l’obbligo di resa del conto giudiziale, configurandosi unicamente un obbligo di vigilanza. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, con restituzione del conto all’Amministrazione.
Nota della Redazione
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