Decadenza dalla pensione privilegiata e constatazione della dipendenza da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 29 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non incorre nella decadenza prevista dall’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 il dipendente che, entro il quinquennio dalla cessazione dal servizio, sia stato sottoposto a una constatazione sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio da parte di organi pubblici tecnici medico-legali, in sede di valutazione incidente sul rapporto di impiego o di servizio. La constatazione rileva anche se negativa e formulata con la clausola allo stato degli atti. Ciò che conta non è l’esito del giudizio, ma la sua natura funzionale: un parere medico-legale reso nel contesto di un procedimento amministrativo, non una mera annotazione di riscontro clinico.

Il Fatto

Un militare, affetto da congiuntivite tracomatosa a entrambi gli occhi, aveva presentato il 12 agosto 1974 domanda di pensione privilegiata. Il Ministero della Difesa l’aveva respinta con decreto n. 302 del 20 febbraio 1975, rilevando che l’infermità era preesistente al servizio di leva. A distanza di anni il ricorrente ha impugnato quel provvedimento e la successiva nota ministeriale del 29 aprile 2015, con cui l’Amministrazione gli aveva opposto che l’istanza del 29 gennaio 2015 non poteva essere presa in considerazione per intervenuta decadenza.

La Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con sentenza n. 355/2023, ha respinto il ricorso sul presupposto che il c.d. biglietto d’uscita e il foglio di osservazione dell’Ospedale Militare di Firenze fossero mere constatazioni di fatto, prive dei caratteri di momento tipico del procedimento pensionistico. L’appellante ha contestato la falsa applicazione dell’art. 169 d.P.R. n. 1092/1973 e richiamato i principi delle Sezioni Riunite.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’Appello ha ricostruito la regola desumibile dall’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità contratte. Richiamando la propria giurisprudenza, ha ribadito che non basta la constatazione diagnostica dell’infermità invalidante: occorre anche l’accertamento, pur se negativo, della sua dipendenza dal servizio.

Il collegio ha poi applicato il principio delle Sezioni Riunite n. 8/QM/2001, per il quale la decadenza non opera quando la constatazione sulla dipendenza, ancorché negativa e con la formula allo stato degli atti, sia stata effettuata da organi pubblici tecnici medico-legali nell’ambito di una valutazione incidente sul rapporto di impiego o di servizio.

Nel caso concreto è risultato in atti il documento del 24 maggio 1963 del Reparto osservazioni dell’Ospedale Militare di Firenze. Il direttore, diagnosticata la congiuntivite tracomatosa, aveva espresso il parere di idoneità al servizio militare con attribuzione della categoria R.A.M. art. 3/B e, in calce, aveva dichiarato che l’infermità allo stato degli atti non risultava dipendente da causa di servizio.

Secondo la Corte, questa affermazione non può essere qualificata come estemporanea, perché inserita in un parere medico-legale e non in un semplice foglio di osservazione. Sussistono quindi i presupposti elaborati dalle Sezioni Riunite: la valutazione è stata resa da un organo tecnico pubblico in sede di giudizio sulla idoneità al servizio, cioè a fini incidenti sul rapporto di impiego.

La sentenza impugnata è stata pertanto annullata, con necessità di una rivalutazione da parte dell’Amministrazione della domanda a suo tempo presentata. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, secondo il criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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