Improcedibile il giudizio di conto privo di parificazione (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 53 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale costituisce presupposto processuale imprescindibile per l’instaurazione del giudizio di conto davanti alla Corte dei conti. Essa è imposta dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont., dall’art. 618 r.d. n. 827/1924 e dal punto 4.2 dell’Allegato 4/2 annesso al d.lgs. n. 118/2011; solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l’agente in giudizio ai sensi dell’art. 140, commi 1 e 3, cod. giust. cont., e il relatore deve verificarne l’avvenuta effettuazione prima dell’esame ai sensi dell’art. 145, comma 3, cod. giust. cont. In mancanza di tale condizione il giudizio deve essere dichiarato improcedibile, non essendo il giudice legittimato a promuovere la regolarizzazione del conto, stante l’abrogazione dell’art. 28 r.d. n. 1038/1933.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore, con relazione di deferimento, rimetteva al Collegio il conto giudiziale dell’agente contabile della cassa economale di una struttura sanitaria locale, relativo all’esercizio 2019. Il conto risultava depositato privo della parificazione, ossia dell’attestazione di conformità alle scritture dell’amministrazione di appartenenza.
Il giudice designato sottoponeva alla valutazione del Collegio la questione preliminare della procedibilità dell’esame del conto. Il Pubblico Ministero concordava per l’improcedibilità per mancata parifica. Il giudizio passava quindi in decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove da una precisazione di principio: l’improcedibilità non può essere pronunciata per qualsivoglia irregolarità o nullità del conto, ma solo in due casi. Il primo è l’inesistenza giuridica o fattuale del conto, quando manchino i requisiti minimi di forma-sostanza per qualificarlo come tale, come la firma dell’agente o le quantità dei beni maneggiati. Il secondo è la mancanza di una condizione di procedibilità, segnatamente la parificazione.
La Corte qualifica la parificazione come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità del conto alle scritture detenute dall’amministrazione. Tre sono le ragioni della sua imprescindibilità: è espressamente imposta da norme di carattere generale; solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente in giudizio; il giudice relatore deve verificarne l’esistenza prima dell’esame di competenza. Su tale imprescindibilità si sono espresse anche le Sezioni Riunite in sede consultiva con il parere n. 4/2020.
Per gli enti locali il giudizio resta procedibile, in mancanza di un formale atto di parifica, quando il conto rechi il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario o sia stato approvato dal consiglio o dalla giunta, atti ritenuti equipollenti. Nel caso concreto nessun equipollente è ravvisabile: il conto è stato trasmesso alla Corte privo della parificazione o di un visto del soggetto deputato dall’ente.
Poco rileva, aggiunge la Sezione, che l’amministrazione abbia o meno dato attuazione alla legge con atti regolamentari interni, poiché trovano comunque diretta applicazione i principi generali fissati dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato. La declaratoria di improcedibilità non esclude l’obbligo dell’agente di presentare il conto per la parificazione, né quello dell’amministrazione di procedere a un nuovo deposito, restando percorribile la procedura per resa di conto ai sensi dell’art. 141 cod. giust. cont. Le spese sono compensate per la natura in rito della decisione e la novità della questione.
Nota della Redazione
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