Rigetto della pretesa a pensione privilegiata senza nesso causale provato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 585 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego amministrativo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, domandi in sede giudiziale l’accertamento positivo di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., anche in difetto di una preventiva domanda amministrativa di pensione privilegiata. Nel merito, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, quale requisito essenziale del diritto alla pensione privilegiata ordinaria, è riservato al giudizio sulla base della consulenza tecnica d’ufficio: ove il parere medico-legale escluda ogni nesso causale o concausale con l’attività di servizio, la pretesa va rigettata in quanto infondata. Le istanze istruttorie di integrazione documentale e di deposito di osservazioni del CTP, proposte dopo la conclusione delle operazioni peritali e il deposito della relazione definitiva, sono inammissibili per tardività.

Il Fatto

Il ricorrente, ex luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza, ha proposto ricorso chiedendo la disapplicazione di quattro decreti del Ministero della difesa che avevano negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità e la concessione dell’equo indennizzo. Le patologie dedotte — artrosi cervicale con discopatia, gastroduodenite accertata endoscopicamente e artrosi lombo-sacrale come aggravamento — erano state valutate dalla C.M.O. come ascrivibili, per cumulo, alla Tabella A categoria 7.

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e la condanna del Ministero della difesa o dell’I.N.P.S. al pagamento delle prestazioni connesse, con l’incremento della retribuzione pensionabile. Si sono costituiti il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e l’I.N.P.S., eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione sull’equo indennizzo e il difetto di una preventiva istanza di pensione privilegiata.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il giudice ha ricondotto l’ammissibilità del ricorso al principio nomofilattico delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, n. 12/2023/QM/PRES, secondo cui è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso con cui l’interessato, di fronte al diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio opposto in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale l’accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. Il ricorrente, pur ancora in servizio al momento della proposizione, aveva in seguito presentato la relativa istanza, sopravvenuta nel corso del giudizio.

Quanto alle istanze istruttorie, la Corte le ha dichiarate inammissibili. La richiesta di integrazione documentale è stata ritenuta tardiva, perché la parte incontra il limite decadenziale del deposito del ricorso, ex artt. 152, comma 1, lett. e), e 154, comma 1, c.g.c., in ossequio alle esigenze di concentrazione e di ragionevole durata del processo. Le osservazioni del CTP, proposte tempestivamente sulla bozza di parere, sono state comunque valutate dal consulente, ancorché non condivise.

Nel merito, la questione dirimente concerneva l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, requisito essenziale per il futuro beneficio della pensione privilegiata ordinaria. La consulenza medico-legale, affidata all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, ha concluso che le infermità denunciate non sono riconducibili né causalmente né concausalmente all’attività di servizio, in linea con il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il giudice ha ritenuto il parere adeguatamente motivato e scientificamente rigoroso, anche con riguardo alle osservazioni della parte. Da ciò l’infondatezza della pretesa, con rigetto del ricorso e condanna della parte ricorrente alle competenze legali, liquidate in favore di ciascuna parte resistente costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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