Giudizio di resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 26 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, promosso ai sensi dell’art. 141 c.g.c., il deposito dei conti giudiziali nel termine perentorio assegnato dal giudice designato con apposito decreto determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La definizione deve avvenire con sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., e non con decreto, trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c. All’esito non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La Segreteria della Sezione giurisdizionale comunicava alla locale Procura regionale, ai sensi dell’art. 140 c.g.c., il mancato deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 da parte degli agenti contabili di un Comune. Gli approfondimenti istruttori accertavano che i conti relativi alla riscossione delle rette del servizio di mensa scolastica non erano stati presentati all’amministrazione né depositati presso la Segreteria.
La Procura regionale promuoveva quindi il giudizio per la resa dei conti ai sensi dell’art. 141 c.g.c. Con decreto n. 2/2024 del 2 gennaio 2024 il giudice designato assegnava all’agente contabile il termine perentorio del 30 aprile 2024 per la presentazione dei conti all’amministrazione, e al Comune il termine del 31 luglio 2024 per il deposito in Segreteria. Il Comune provvedeva al deposito tramite l’applicazione SiReCo nel mese di luglio 2024 e la Procura chiedeva la fissazione dell’udienza camerale per la definizione.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum attiene esclusivamente alla definizione del giudizio di resa del conto a seguito dell’adempimento intervenuto nelle more. Il giudice monocratico rileva che i conti giudiziali sono stati depositati nel termine perentorio assegnato con il decreto di fissazione.
Su questa premessa il giudice dichiara estinta la materia del contendere. L’adempimento tardivo rispetto alla segnalazione della Segreteria, ma tempestivo rispetto al termine assegnato dal giudice, esaurisce l’interesse alla pronuncia sul merito della resa.
La Corte affronta poi la questione della forma del provvedimento di definizione. Il giudice ritiene che essa debba essere la sentenza, avuto riguardo al disposto dell’art. 144 c.g.c. e, comunque, trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c. La scelta della sentenza, in luogo del decreto, risponde dunque a una duplice ragione: la previsione normativa specifica e il principio di idoneità della forma allo scopo.
Quanto alle spese, il giudice esclude ogni pronuncia in considerazione dell’esito del giudizio. La decisione è assunta in composizione monocratica, in forza della designazione operata ai sensi dell’art. 141 c.g.c. La declaratoria di estinzione esaurisce integralmente il giudizio, con conseguente trasmissione degli atti alla Segreteria per gli adempimenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.