Controllo preventivo sugli altri contratti passivi: la soglia resta ancorata ai lavori (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 125 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di riconoscimento di debito e di approvazione di un contratto di transazione stipulato da un’amministrazione dello Stato, che produce effetti equivalenti a un contratto passivo, è riconducibile alla categoria degli “altri contratti passivi” di cui all’art. 3, comma 1, lett. g), della legge n. 20/1994. Dopo la novella di cui alla legge n. 1/2026, il criterio del “decimo del valore suindicato”, letteralmente invariato, conserva il proprio ancoraggio alla soglia di valore stabilita per gli appalti di lavori. L’apparente ambiguità derivante dal rinvio per relationem all’art. 14 del d.lgs. n. 36/2023, che contempla una pluralità di soglie differenziate per tipologia di affidamento, va risolta nel senso che la modifica ha inteso ampliare il controllo ai soli appalti di servizi e forniture, senza estendere il perimetro oggettivo del controllo alla categoria residuale degli altri contratti passivi. Diversamente opinando, si amplierebbe irrazionalmente il controllo a contratti di valore contenuto, in contrasto con i principi di tassatività ed esclusività che connotano il controllo preventivo di legittimità.
Il Fatto
La Prefettura di Trapani, a valle di una convenzione per la gestione del Centro di primo soccorso sull’isola di Pantelleria, aveva corrisposto all’operatore economico la somma di euro 1.001.356,24 e, per la parte residua delle pretese, aveva stipulato un accordo transattivo che prevedeva il pagamento a saldo e stralcio di euro 157.000,00, oltre IVA. Con decreto del 19 giugno 2026, la Prefettura aveva riconosciuto il debito e approvato il contratto di transazione, trasmettendo l’atto alla Sezione di controllo per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
L’Ufficio di controllo aveva manifestato perplessità in ordine all’assoggettabilità dell’atto al controllo, questione interpretativa pregiudiziale sorta in fase di prima applicazione della novella di cui alla legge n. 1/2026. La questione veniva deferita all’esame collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricondotto il decreto prefettizio alla categoria degli “altri contratti passivi”, in quanto atto che produce effetti equivalenti a un contratto passivo, secondo l’interpretazione teleologica e funzionale consolidatasi in giurisprudenza.
La precedente formulazione dell’art. 3, comma 1, lett. g), della legge n. 20/1994 assoggettava a controllo i decreti di approvazione degli appalti di opera di importo superiore alla soglia comunitaria, e gli altri contratti passivi se di importo superiore a un decimo del valore suindicato. La legge n. 1/2026 ha novellato la disposizione, richiamando per gli appalti di lavori, servizi e forniture le soglie previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 36/2023, ma ha mantenuto invariato il criterio del “decimo del valore suindicato” per gli altri contratti passivi.
Il rinvio per relationem all’art. 14 del codice dei contratti, che contempla una pluralità di soglie differenziate per tipologia di affidamento, settore e classificazione della stazione appaltante, ha generato incertezze interpretative. La Sezione centrale della Corte dei conti, con le deliberazioni n. 11 e n. 12 del 2026, ha chiarito che la modifica è finalizzata ad allineare le soglie di controllo per gli appalti di servizi e forniture, con conseguente ampliamento delle fattispecie sottoposte a vaglio preventivo per tali contratti. Da tale scelta legislativa, però, non può farsi derivare un ulteriore ampliamento del perimetro del controllo per la categoria degli altri contratti passivi, accedendo a un’interpretazione che ricolleghi il criterio del decimo alle più basse soglie di nuova introduzione.
Il Collegio ha condiviso le argomentazioni della Sezione centrale, rilevando che l’operazione ermeneutica che porta il criterio del decimo alle soglie di servizi e forniture contrasterebbe con i canoni interpretativi dell’art. 12 delle preleggi e con i principi di tassatività ed esclusività degli atti sottoposti a controllo, oltre a introdurre elementi di irrazionalità nella norma. Il difetto di coordinamento testuale va attribuito a un mero refuso del legislatore, dovendosi conservare l’unicità di ancoraggio al valore dei contratti di appalto di lavori.
Applicando tale principio alla fattispecie, il provvedimento, di importo pari a euro 157.000,00, è inferiore a un decimo (pari a euro 540.400,00) della soglia prevista per gli appalti di lavori. La Sezione ha pertanto dichiarato non soggetto al controllo preventivo di legittimità il decreto del Prefetto di Trapani, disponendone la restituzione all’amministrazione.
Nota della Redazione
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