Pediatra convenzionato con attività libero-professionale strutturata e danno erariale da quote capitarie (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 248 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il medico pediatra di libera scelta convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che svolga attività libero-professionale strutturata, continuativa e organizzata in turni, oltre il limite di cinque ore settimanali, è tenuto alla preventiva comunicazione all’azienda sanitaria di appartenenza, condizione necessaria perché questa possa ridurre proporzionalmente il massimale degli assistiti. L’omessa comunicazione integra, sotto il profilo oggettivo, una grave violazione degli obblighi convenzionali e, sotto il profilo soggettivo, il dolo, ove la condotta, reiterata e sistematica, risulti teleologicamente rivolta a eludere i meccanismi di contenimento del compenso. Ne deriva un danno erariale diretto, liquidato moltiplicando il numero degli assistiti eccedenti il massimale rimodulato per la quota capitaria settimanale e per le settimane di riferimento. I vincoli modali e quantitativi all’attività extraistituzionale sono posti a tutela del corretto esercizio dell’attività convenzionata e del diritto alla salute degli assistiti.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un medico, già pediatra di libera scelta convenzionato con l’azienda sanitaria dal 1° marzo 1997, chiedendone la condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 8.040,00. L’indagine traeva origine da un esposto con cui si segnalava che il sanitario aveva prestato servizio presso diversi presìdi ospedalieri regionali, per il tramite di due società, senza preventiva comunicazione all’azienda di appartenenza, in violazione dell’art. 57, comma 4, dell’ACN del 23 marzo 2005.

Gli accertamenti delegati al Nucleo NAS evidenziavano che, tra il 1° aprile e il 31 ottobre 2019, il medico aveva effettuato 143 turni di guardia medica pediatrica di dodici ore ciascuno, per complessive 1.716 ore, in cinque strutture ospedaliere, con prestazioni fatturate per euro 86.067,60. Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro che disciplina l’attività libero-professionale dei pediatri convenzionati: l’art. 48 della legge n. 833/1978 e l’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 demandano agli accordi collettivi nazionali la definizione uniforme degli obblighi e delle condizioni di compatibilità tra attività convenzionale ed extraistituzionale. Il rapporto, pur privo di vincolo di subordinazione, integra un rapporto di servizio in senso funzionale, con obblighi strumentali alla tutela di interessi pubblici.

L’art. 57 dell’ACN distingue tra attività occasionale, esercitabile liberamente, e attività strutturata, continuativa e con orario settimanale determinato, subordinata a comunicazione preventiva all’azienda. L’obbligo informativo non è meramente formale: è la condizione perché l’azienda possa attivare la riduzione del massimale di venti pazienti per ogni ora eccedente le cinque settimanali. La ratio è garantire l’equilibrio tra impegno extraconvenzionale, carico di pazienti e qualità dell’assistenza, in coerenza con l’art. 38 ACN, che parametra il massimale di 800 assistiti a quaranta ore settimanali.

Sul piano oggettivo, il Collegio ravvisa la violazione sia informativa sia sostanziale. Il medico ha svolto attività strutturata per oltre venticinque ore settimanali, senza comunicazione e senza adeguamento del numero di assistiti, con condotta definita distorsiva e opportunistica. Gli elementi istruttori, valutati come indizi gravi, precisi e concordanti, sono ritenuti idonei a dimostrare la condotta illecita, anche in ragione della reiterazione e della periodicità delle fatture.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte qualifica la condotta come dolosa. Le disposizioni dell’ACN erano precise e insuscettibili di opzioni interpretative; il superamento del limite orario e l’omessa comunicazione, protratti e pianificati, escludono la mera negligenza e rivelano una strategia elusiva volta a occultare una situazione confliggente con l’esercizio regolare della funzione, con prevedibile incidenza sul compenso.

Il nesso di causalità è accertato secondo il criterio del più probabile che non. L’omessa comunicazione ha impedito la riduzione del massimale da 800 a 396 assistiti, consentendo la percezione di quote capitarie per una media di 476 assistiti, con eccedenza di 80. Il danno è liquidato moltiplicando 80 per la quota settimanale di euro 3,35 e per trenta settimane, con condanna al pagamento di euro 8.040,00, oltre interessi legali dal deposito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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