Controllo PNRR sui borghi storici: carenze istruttorie e obblighi di trasparenza (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 168 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione degli interventi finanziati dal PNRR, riconducibile all’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, è esercitabile in corso di gestione, senza attendere l’esito ultimo dell’attività con la rendicontazione, e resta nell’ambito di controlli volti a indicare all’ente le misure idonee al raggiungimento dei risultati. L’ente destinatario di risorse PNRR è tenuto a rispondere in modo completo ai quesiti istruttori, corredando le deduzioni della documentazione richiesta. La carenza delle allegazioni documentali e il mancato aggiornamento del sistema REGIS ostacolano l’attività di controllo e deprimono l’attendibilità delle posizioni espresse dall’ente. Gli obblighi di pubblicazione degli atti di interesse civico e di visibilità dell’origine dei finanziamenti europei integrano un onere autonomo, la cui inattuazione rileva ai fini del monitoraggio.
Il Fatto
Il Comune destinatario del finanziamento è titolare del CUP relativo al progetto di rigenerazione del borgo, finanziato dal Ministero della cultura nell’ambito della Missione 1, Componente 3, Misura 3, Investimento 2.1, linea d’intervento A. All’esito del primo monitoraggio, approvato con precedente deliberazione, la Sezione aveva rilevato il rispetto di milestone e target, segnalando però alcuni punti da approfondire: la gestione degli incentivi per funzioni tecniche, la presenza di finanziamenti collaterali privati e le disposizioni contenute nello studio di fattibilità.
La Sezione ha quindi avviato una nuova istruttoria, a garanzia del contraddittorio, sull’avanzamento contabile e giuridico dell’intervento. L’ente ha fornito riscontri parziali, inducendo il magistrato istruttore a una seconda richiesta di chiarimenti sulla posizione della società di trasformazione urbana partecipata e sulla posizione del sindaco.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, che attribuisce alla Corte dei conti il controllo sulla gestione delle risorse PNRR in termini di economicità, efficienza ed efficacia. Sul piano contabile, l’analisi incrociata di BDAP e SIOPE ha confermato la coincidenza tra le due fonti quanto ai trasferimenti ministeriali e la corrispondenza dell’importo confluito nel Fondo pluriennale vincolato. Il decremento delle entrate e delle spese in conto capitale nel 2024 è stato valutato come non definitivo e non allarmante.
Le criticità maggiori riguardano la fase istruttoria. L’ente non ha risposto in modo pertinente al quesito sui finanziamenti aggiuntivi di provenienza privata, allegando un documento diverso da quello richiesto. Per le procedure espropriative, le determine di liquidazione delle indennità non sono state trasmesse e non risultano più estraibili dall’albo pretorio, con la conseguenza che le uniche procedure completate non consentono di monitorare l’effettiva spesa.
Quanto al profilo societario, la Sezione ha esaminato la compatibilità tra la partecipazione nella STU e il conflitto di interessi disciplinato dall’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, richiamando il principio secondo cui il conflitto è configurabile solo se dimostrato su presupposti specifici e documentati, con riferimento a interessi effettivi e non meramente ipotetici o potenziali. La risposta dell’ente è stata ritenuta soddisfacente, con riserva di ulteriori approfondimenti.
La motivazione si chiude sull’art. 34 del Reg. (UE) 2021/241, che impone la visibilità dell’origine dei finanziamenti europei, e sugli obblighi di pubblicazione del d.lgs. n. 33/2013: le sezioni Amministrazione trasparente e Albo pretorio non risultano funzionali e manca del tutto una sezione dedicata al PNRR. La Sezione accerta le criticità e ordina all’ente di trasmettere copia di ogni documento richiamato, di inserire nel rendiconto un paragrafo dedicato all’esecuzione del PNRR, di curare l’aggiornamento del sistema REGIS e di rendere disponibili le informazioni sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.