Falsificazione di certificati medici e danno erariale: risarcimento e danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 87 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che giustifichi l’assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è tenuto, ai sensi dell’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, a risarcire il danno patrimoniale pari al compenso indebitamente percepito. A tale pregiudizio si aggiunge il danno all’immagine dell’Amministrazione, che costituisce fattispecie speciale disciplinata dagli artt. 55-quater e 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, non soggetta al previo accertamento della responsabilità penale. In difetto di sentenza penale irrevocabile, non opera la presunzione legale del doppio dell’utilità percepita e la quantificazione avviene in via equitativa ex art. 1226 c.c., in base alla gravità della condotta, al clamore mediatico e all’impatto interno.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso un Reparto mobile, per ottenere la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in 10.372,58 euro. L’indagine traeva origine da una segnalazione del novembre 2022, relativa alla prolungata assenza dal servizio del dipendente, in congedo per malattia dal marzo 2022.
Le verifiche amministrative avevano evidenziato anomalie nei certificati medici trasmessi: alcuni risultavano graficamente sovrapponibili a documenti già acquisiti, con la sola variazione della data. Il medico apparentemente firmatario aveva disconosciuto la documentazione. Da qui la contestazione dei reati di falso in atto pubblico e truffa aggravata ai danni dello Stato e, sul piano contabile, la richiesta di risarcimento per gli emolumenti indebitamente percepiti e per il danno all’immagine. Il convenuto non si è costituito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto dichiarato la contumacia del convenuto, risultando l’atto di citazione e il decreto di fissazione dell’udienza regolarmente notificati presso la residenza anagrafica, confermata da certificato aggiornato e coincidente con l’unico indirizzo dichiarato negli atti del fascicolo penale. Nel merito, ha riconosciuto la sussistenza del rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione contabile, avendo il convenuto rivestito la qualifica di Assistente Capo nel periodo contestato.
Sul piano oggettivo, la Corte ha richiamato l’art. 61 d.P.R. n. 782/1985, che per il personale della Polizia di Stato prescrive l’obbligo di giustificare le assenze per motivi di salute mediante trasmissione di idoneo certificato medico attestante diagnosi e prognosi, obbligo richiamato da apposita circolare interna. Gli elementi probatori hanno dimostrato che il dipendente ha alterato, mediante copia e manipolazione digitale, tre certificati autentici per moltiplicare i periodi di congedo retribuito, producendo sei certificati falsi e beneficiando indebitamente di settantotto giornate di assenza retribuita.
Il primo segmento di danno, pari a 6.872,58 euro, corrisponde al valore economico delle giornate fruite sulla base di certificazioni artefatte. La Corte ha qualificato tale pregiudizio come danno patrimoniale diretto, perché scaturente dalla corresponsione di emolumenti in difetto della controprestazione lavorativa, con violazione del principio di sinallagma funzionale che informa il rapporto di pubblico impiego. La fattispecie trova conferma nell’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, che impone al dipendente di risarcire il danno patrimoniale pari al compenso indebitamente percepito.
Quanto al danno all’immagine, la Corte ha ricondotto la voce alla disciplina speciale degli artt. 55-quater e 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, che deroga alla previsione generale dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e non richiede il previo accertamento della responsabilità penale. Ha escluso l’applicabilità della presunzione legale del doppio dell’utilità percepita prevista dall’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, subordinata a sentenza penale irrevocabile non intervenuta. La quantificazione è quindi avvenuta in via equitativa ex art. 1226 c.c., valorizzando la gravità e reiterazione della condotta, la qualifica rivestita e l’eco interna della vicenda, con liquidazione di 3.500,00 euro.
Il danno complessivo di 10.372,58 euro è stato riconosciuto integralmente in favore del Ministero dell’Interno, Amministrazione di appartenenza e titolare della posizione lesa, mentre al Ministero dell’Economia è stata negata la titolarità del credito, svolgendo esso la funzione meramente materiale di soggetto pagatore. Il convenuto è stato condannato anche alle spese di giustizia, liquidate in 417,43 euro.
Nota della Redazione
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