Esenzione Irpef estesa alle pensioni degli equiparati alle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 11 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IRPEF prevista dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza che sia necessaria alcuna correlazione tra la pensione e l’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato. I richiami contenuti nella disposizione alle leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e ai commi 563 e 564 della legge n. 266/2005 valgono a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione, non quello dei trattamenti pensionistici agevolati. Il beneficio fiscale ha natura esclusivamente soggettiva e non richiede la titolarità di una pensione di privilegio. Spetta alla giurisdizione della Corte dei conti la controversia sull’esenzione fiscale della pensione, perché il petitum sostanziale attiene al rapporto pensionistico e alla correttezza della quantificazione dell’importo erogato dall’ente previdenziale.

Il Fatto

La ricorrente, familiare superstite di un maresciallo dei carabinieri deceduto nel 2018 per patologia tumorale, è titolare di pensione indiretta ordinaria erogata dall’INPS a decorrere dal marzo 2018. Il coniuge era stato dichiarato soggetto equiparato alle vittime del dovere dal Tribunale di Bolzano con sentenza n. 68/2023, con conseguente inserimento nell’elenco di cui all’art. 3 d.P.R. n. 234/2006 e concessione dei benefici assistenziali ai superstiti.

La ricorrente ha chiesto all’INPS di esentare dall’IRPEF la pensione indiretta. L’Istituto ha respinto la richiesta il 31.12.2024, ritenendo l’esenzione applicabile ai soli trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento lesivo. Da qui il ricorso alla Corte dei conti, con domanda di accertamento del diritto all’esenzione e di condanna dell’ente alla cessazione delle ritenute.

La Motivazione della Corte

L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario e la carenza di legittimazione passiva, sostenendo la natura tributaria del giudizio e la riferibilità dell’obbligazione al Ministero dell’economia. Il Giudice unico ha respinto entrambe le eccezioni, aderendo all’orientamento della giurisprudenza contabile e richiamando il riparto tracciato dalla giurisprudenza di legittimità: spettano alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti.

Il Giudice ha sottolineato che la controversia non investe soltanto l’applicazione della normativa tributaria, ma il rapporto pensionistico e la correttezza della quantificazione dell’importo erogato. L’INPS è il soggetto tenuto ad applicare le ritenute e a determinare il quantum della pensione, e dunque è il legittimato passivo. Sul punto la sentenza conferma l’indirizzo di Cass., Sez. V civ., n. 24298/2019 e l’orientamento contabile delle sezioni giurisdizionali Liguria, Toscana e Campania.

Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso muovendo dalla lettera dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016. La disposizione estende i benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza indicare alcuna necessaria correlazione con l’evento che ha determinato lo status. I richiami normativi contenuti nella norma delimitano i destinatari dell’estensione, non le pensioni agevolate.

Il Giudice ha richiamato la recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. trib., n. 15023/2024, n. 15115/2024 e n. 15121/2024), secondo cui l’esenzione non può dirsi limitata ai trattamenti di privilegio. Ha inoltre aderito alla motivazione della sez. giur. Toscana n. 17/2025 e della sez. giur. Campania n. 151/2025, che escludono qualsiasi limitazione oggettiva derivante dal rinvio all’art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004. Tale norma disciplina l’aumento figurativo dell’anzianità e non opera alcun riferimento alla correlazione tra pensione ed evento lesivo.

Il principio è stato infine confortato dal Giudice d’appello della stessa Corte (sez. I App., sent. n. 39/2025), che ha qualificato il beneficio come di natura esclusivamente soggettiva e ha rigettato la tesi opposta dell’Istituto. La Corte ha pertanto accertato il diritto della ricorrente all’esenzione IRPEF sulla pensione in godimento e ha disposto la compensazione delle spese, in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *