Revocatoria contabile dell’atto dispositivo a prezzo irrisorio tra padre e figli (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 86 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile ha giurisdizione sull’azione di simulazione proposta dalla Procura regionale, perché essa è accessoria e strumentale al giudizio di responsabilità ed è funzionale alla tutela dei crediti erariali ai sensi dell’art. 73 CGC. L’azione di simulazione assoluta e l’azione revocatoria, pur proponibili nello stesso processo, differiscono per contenuto e finalità: la prima accerta l’inesistenza del negozio apparente, la seconda colpisce un contratto realmente voluto previo accertamento dell’eventus damni e della scientia damni. La vendita a prezzo molto inferiore al valore reale, stipulata tra genitore e figli, integra il negotium mixtum cum donatione, negozio a causa onerosa soggetto a revocatoria. La pendenza del giudizio di appello sul credito non impedisce la revocatoria, essendo sufficiente la nozione lata di credito litigioso.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un soggetto, già condannato con sentenza della Sezione Lombardia n. 144/2023 al risarcimento di ingenti somme in favore di un’Azienda di servizi alla persona, insieme ai suoi due figli. Oggetto della domanda è l’atto di compravendita con cui il debitore ha alienato ai figli, riservandosi il diritto di abitazione, un compendio immobiliare all’Isola d’Elba al prezzo di euro 40.000,00.

La Procura ha chiesto in via principale la declaratoria di simulazione assoluta e, in via gradata, la revocatoria dell’atto, sostenendo che la vendita è stata stipulata poco dopo la sentenza di condanna e l’istanza di provvisoria esecuzione, a prezzo irrisorio, tra padre e figli. I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione sull’azione di simulazione e chiesto la sospensione del processo in attesa dell’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte afferma anzitutto la propria giurisdizione su entrambe le azioni. L’art. 73 CGC consente al Pubblico Ministero di esercitare tutti i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale; tra questi rientra l’azione di simulazione, che la Cass. Sez. Un. n. 10441 del 2020 ha ricondotto alla giurisdizione contabile in quanto accessoria al giudizio di responsabilità.

È respinta la richiesta di sospensione. Il Codice di giustizia contabile ammette solo la sospensione necessaria per pregiudizialità tecnica, che postula un vincolo di consequenzialità con efficacia di giudicato, e quella facoltativa su concorde richiesta delle parti. La pendenza dell’appello sul credito presupposto può incidere solo sugli effetti pratici, non determina conflitto di giudicati. Non è applicabile l’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., estraneo ai principi generali richiamabili dall’art. 7 CGC.

L’intervento dell’ente danneggiato è ritenuto ammissibile. Il deposito è avvenuto prima della notifica, ma il contraddittorio è stato comunque assicurato con la notifica ai procuratori costituiti, e l’irregolarità non produce conseguenze sostanziali sulla ritualità del processo.

Nel merito, la domanda di simulazione assoluta è respinta. Gli indizi addotti dalla Procura, se sintomatici dell’intento di sottrarre i beni all’esecuzione, non provano con gravità, precisione e concordanza la volontà di stipulare un contratto meramente apparente. Il prezzo è stato effettivamente pagato mediante assegni circolari, con incasso documentato sul conto del venditore. La fattispecie è qualificata come negotium mixtum cum donatione, stante la sproporzione tra prezzo e valore del bene e l’animus donandi.

La Corte accoglie invece la revocatoria. Il credito sorge con l’illecito, risalente al periodo 2008-2010, anteriore all’atto dispositivo del 5.2.2024. Sussiste l’eventus damni, essendo sufficiente che la soddisfazione del credito divenga maggiormente difficoltosa. Quanto alla scientia damni, rileva la stipula a breve distanza dalla sentenza di condanna; per i terzi acquirenti, la consapevolezza è desunta dal rapporto di filiazione e dalla diffusione mediatica della vicenda. L’atto è dichiarato inefficace nei confronti dell’Azienda creditrice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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