Improcedibile il conto giudiziale del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 112 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale che sia gravato da un mero debito di vigilanza va qualificato come agente amministrativo e non come agente contabile. Solo il consegnatario con debito di custodia, ossia colui che gestisce un deposito o un magazzino con consistenze iniziali, movimenti di carico e scarico e rimanenze finali, è soggetto alla resa del conto giudiziale e al conseguente giudizio di conto. La mera elencazione inventariale di beni in uso agli uffici non integra gli estremi della gestione di magazzino. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso dal consegnatario dei beni mobili di un Comune, per l’esercizio finanziario 2023. Il magistrato relatore, con relazione depositata il 15 aprile 2025, ha investito il Collegio di plurime criticità: la gestione rendicontata non riguarderebbe beni per i quali l’agente abbia debito di custodia, ma una generale elencazione di beni iscritti nell’inventario — tra cui opere di consolidamento idrogeologico, cimiteri, una circonvallazione e diverse contrade — riconducibili a un mero obbligo di vigilanza.

Il relatore ha concluso per la non qualificabilità dell’atto come conto giudiziale, per difetto dei requisiti minimi idonei a individuare con esattezza i beni dati in consegna e custoditi. La parte ha depositato memoria il 22 agosto 2025, contestando la propria qualifica di agente contabile e richiamando la distinzione tra vigilanza e custodia; il Pubblico Ministero, all’udienza del 23 settembre 2025, ha concluso per l’inammissibilità del conto, rimettendosi al Collegio sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. Richiama altresì l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.

La Corte ricostruisce la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.

Il Collegio precisa che, qualora la giacenza presso i singoli uffici risulti, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa sarebbe finalizzata a un continuativo rifornimento, configurandosi una vera gestione contabile con debito di custodia. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte operative strettamente necessarie al funzionamento ordinario sono esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016).

Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli Uffici e non custoditi in un deposito; sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. La stessa parte ha dichiarato di condividere i rilievi del magistrato istruttore. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni che soggiacciono a un rapporto di effettiva custodia. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, il Collegio dispone la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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