Nessuna pensione per il componente laico del C.G.A.R.S. designato dalla Regione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 177 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana designato dal Presidente della Regione, pur beneficiando durante il mandato delle norme sullo stato giuridico e il regime disciplinare dei magistrati del Consiglio di Stato, non assume la qualifica di pubblico dipendente: il suo è un rapporto di servizio onorario, riconducibile alla figura del magistrato onorario. Ne deriva che la domanda di trattamento pensionistico non può fondarsi direttamente sull’art. 38 Cost., norma di principio la cui attuazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore. In assenza di una disciplina previdenziale specifica, trovano applicazione i commi 19 e 20 dell’art. 1 della legge n. 335/1995, con la conseguenza che il diritto a pensione resta subordinato al possesso del requisito anagrafico nella gestione pubblica dell’INPS. La Corte dei conti è munita di giurisdizione esclusiva in materia pensionistica, ma non può estenderla ai profili del rapporto di lavoro né emettere pronunce caducatorie.
Il Fatto
Il ricorrente ha svolto per sei anni, dal settembre 2016 al settembre 2022, le funzioni di componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, essendo stato designato dal Presidente della Regione ai sensi dell’art. 19, primo comma, n. 2), legge n. 186/1982 e del d.lgs. n. 373/2003. La Regione ha versato i contributi previdenziali presso la gestione pubblica dell’INPS per l’intera durata del mandato.
Cessato l’incarico, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico, invocando l’art. 38 Cost. e la legge n. 335/1995. In via subordinata ha domandato la condanna delle amministrazioni al pagamento delle indennità di cui all’art. 1, comma 458, legge n. 147/2013 e, in ulteriore subordine, la rimessione alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 3, 38 e 97 Cost. e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. L’INPS ha eccepito il difetto del requisito anagrafico; la Regione siciliana ha contestato la propria legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il giudice contabile delimita la propria giurisdizione esclusiva al rapporto previdenziale, secondo il criterio di collegamento della materia. Non rientrano pertanto nella cognizione della Corte le questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro intercorso con il C.G.A.R.S., né sono ammesse pronunce a carattere caducatorio o annullatorio.
È respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione. Le doglianze attengono al trattamento pensionistico derivante dalla designazione compiuta dal Presidente della Regione: la fattispecie non coinvolge l’attività di un Assessorato, ma atti e fatti riferibili direttamente alla Presidenza della Regione siciliana, unico soggetto legittimato.
Nel merito, la Corte rileva che la disciplina del trattamento dei componenti laici non contiene alcuna previsione specifica sul profilo previdenziale. Nonostante i contributi versati, il ricorrente non ha maturato il requisito anagrafico richiesto dai commi 19 e 20 dell’art. 1 della legge n. 335/1995, uniche norme applicabili alla fattispecie. Il diritto a pensione non può invece discendere direttamente dall’art. 38 Cost., che reca una normativa di principio la cui attuazione spetta al legislatore, secondo il bilanciamento tra tutela previdenziale e compatibilità finanziarie.
Non sussistono i presupposti per una questione di legittimità costituzionale. L’art. 28 legge n. 87/1953 esclude ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento. La peculiarità della posizione dei componenti designati dalla Regione esclude profili di irragionevole disparità rispetto ai consiglieri di Stato: come affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, n. 6282 del 2021, il rapporto organico con il C.G.A.R.S. prevale su quello di servizio, e la figura resta quella del magistrato onorario.
È infine escluso il rinvio pregiudiziale: il parametro evocato attiene al rapporto di lavoro e non a quello previdenziale, e la specificità del procedimento di nomina non consente l’assimilazione ai lavoratori dell’Accordo quadro. Respinta anche la domanda accessoria sulle indennità. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.