Controlli interni comunali: criticità e misure correttive imposte dalla Sezione (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 120 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano annualmente, ai sensi dell’art. 148 del TUEL, il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali. Il referto annuale trasmesso dai vertici dell’ente costituisce la base conoscitiva di tale verifica. Ove emerga, allo stato degli atti, l’inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo, la Sezione accerta le criticità e invita l’ente ad adottare idonee misure correttive, imponendo la comunicazione delle iniziative intraprese. Resta impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione alle verifiche sulla gestione finanziaria già intestate alla Sezione.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, tramite il sistema LimeFit, i referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni relativi agli esercizi 2022 e 2023. La Sezione ha esaminato congiuntamente i due questionari, al fine di un più tempestivo allineamento delle annualità.
Dall’analisi è emersa la presenza di criticità relative a più tipologie di controllo, sfociate nella deliberazione che accerta, allo stato degli atti, tali criticità e invita l’Ente ad adottare le misure correttive indicate nella parte motiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione dell’art. 148 del TUEL, come riformulato dal d.l. n. 174/2012, che assegna alla Corte il controllo sul funzionamento dei controlli interni. Il sistema si articola nelle tipologie del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategico, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi. La funzione è quella di consentire all’Ente di valutare l’andamento delle gestioni e di adottare tempestive misure correttive.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, emerge che i responsabili dei servizi non hanno relazionato sui riflessi economico-finanziari e patrimoniali delle proposte di deliberazione, così privando il responsabile di ragioneria degli elementi necessari per il parere di regolarità contabile. La Sezione censura la tecnica di campionamento della estrazione casuale semplice, ritenuta non sufficientemente efficace rispetto a criteri quantitativi e qualitativi, e rileva che non sono stati effettuati controlli mirati o ispezioni.
Sul controllo di gestione, i report periodici non risultano tempestivi né idonei a orientare le decisioni; il controllo non è in grado di incidere sull’attività in corso determinandone la riprogrammazione. Il controllo strategico non è stato effettuato, mentre il monitoraggio del PEG è avvenuto con cadenza semestrale. Sul controllo sugli equilibri finanziari, il responsabile del servizio finanziario non ha adottato specifiche linee di indirizzo, e la Sezione rinvia ogni valutazione all’esito delle verifiche già intestate alla Sezione.
Quanto agli organismi partecipati, l’Ente detiene partecipazioni senza essersi dotato di una struttura dedicata ai sensi dell’art. 147-quater, comma 1, del TUEL. La Sezione raccomanda di monitorare la procedura liquidatoria in corso e di verificare i requisiti per il mantenimento delle partecipazioni. Sul controllo sulla qualità dei servizi, l’Ente non ha adottato la Carta dei servizi. Infine, sull’appendice PNRR, si rileva che il controllo di gestione non produce report specifici per monitorare il conseguimento delle misure e il rispetto della timeline.
La Sezione accerta, allo stato degli atti, la presenza delle criticità e invita l’Ente ad adottare idonee misure correttive, disponendo che comunichi le iniziative intraprese con apposita relazione. Resta impregiudicata ogni ulteriore valutazione sull’esito delle verifiche sulla gestione finanziaria. La deliberazione è trasmessa al Sindaco e all’Organo di revisione dei conti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.