Conto giudiziale irregolare per commistione di gestioni e subconti mancanti (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 204 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente economo con funzioni di riscossore è irregolare e non consente il discarico ove rendiconti in un unico documento, in modo cumulativo, le riscossioni riconducibili a più gestioni di subagenti, senza i relativi subconti. Tale modalità contravviene al modello legale di gestione plurisoggettiva di cui all’art. 192 R.D. n. 827/1924, che impone ai contabili secondari di rendere il conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale. La declaratoria di irregolarità prescinde dall’accertamento di ammanchi, essendo sufficiente la violazione dei principi di chiarezza, tracciabilità e legittimità della contabilità pubblica, confermata dalla genericità delle voci di rendicontazione.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per il Veneto esamina il conto giudiziale reso da un agente economo con funzioni di riscossore di un Comune per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018, depositato nel dicembre 2019. Il conto espone riscossioni e versamenti in pari misura, per complessivi euro 31.416,56, e chiude in pareggio. Il magistrato istruttore, con relazione depositata nel dicembre 2024, aveva rilevato plurime irregolarità e rimesso il conto al giudizio della Sezione.

L’Amministrazione, dopo aver omesso di riscontrare le richieste istruttorie, ha depositato tardivamente una memoria e documenti, rappresentando difficoltà organizzative, un attacco informatico al sistema e l’indisponibilità del giornale di cassa. L’agente contabile ha dedotto di aver assunto la qualifica di economo in carenza di personale, condizionando però la resa dei rendiconti alla verifica del Segretario comunale. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità e, in subordine, per l’irregolarità del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene procedibile il conto, sottoscritto dall’agente e parificato dal Segretario comunale, e reputa assorbenti le irregolarità riscontrate. Non emergono, allo stato degli atti, ammanchi di gestione, ma ciò non impedisce la declaratoria di irregolarità: la conformità del rendiconto ai principi di chiarezza, tracciabilità e legittimità è autonoma rispetto all’accertamento di un danno erariale.

Il primo profilo attiene alla genericità delle voci indicate con la dicitura “n.a.c.”. Richiamando la giurisprudenza contabile, la Sezione ricorda che il fondo economale è una gestione di cassa in regime di anticipazione, in cui l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute e il conto deve dimostrare la regolarità dei pagamenti in correlazione agli scopi delle anticipazioni. Le modalità di rendicontazione, pur non direttamente addebitabili all’agente, non hanno assicurato la tracciabilità delle operazioni.

Il secondo profilo concerne la commistione di gestioni. La presentazione di un unico conto per le diverse riscossioni comunali non rispetta le previsioni dell’art. 192 R.D. n. 827/1924 e ha determinato una rilevante confusione tra gestioni. La giurisprudenza della stessa Sezione ha chiarito che la mancata redazione dei subconti non è irregolarità meramente formale laddove il conto riassuma, per ciascuna gestione, separate contabilità.

Nel caso concreto, però, le attività di riscossione non sono riconducibili al solo agente principale, giacché l’organizzazione degli uffici attribuisce funzioni distinte ai subagenti e all’economo, secondo lo schema agente principale/agenti secondari. La norma richiamata prescrive che i contabili secondari rendano il conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale, esigenza di chiarezza e trasparenza funzionale anche all’accertamento delle rispettive responsabilità.

La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio. Il conto è dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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