Cessazione della materia del contendere nel giudizio per resa di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 5 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, cod. giust. cont., la sentenza che definisce il giudizio è non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 cod. giust. cont., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dei commi 4, 6 e 7 dell’art. 141. L’intervenuto deposito dei conti giudiziali nel termine fissato con decreto del giudice designato determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore, nell’ambito degli artt. 145 e ss. cod. giust. cont.
Il Fatto
La Procura regionale ha depositato ricorso per resa di conto, iscritto al registro di segreteria, chiedendo al giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, cod. giust. cont., di fissare nei confronti della banca tesoriera di un ente locale il termine per la presentazione dei conti giudiziali relativi agli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019. Il ricorso chiedeva altresì l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento e, in caso di inadempimento, la fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente contabile.
Con decreto n. 7 del 2023 il giudice monocratico ha fissato il termine per il deposito. L’amministrazione comunale ha successivamente trasmesso, mediante il sistema DAeD, i conti giudiziali con le lettere di trasmissione inviate dal tesoriere. La Procura ha quindi chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la declaratoria di cessazione della materia del contendere. All’udienza di discussione il P.M., rilevato il deposito dei conti, ha insistito in tale richiesta e la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha rilevato che i conti riferiti alle annualità 2016-2019 risultano acquisiti dalla segreteria della sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 7/2023. L’introduzione del giudizio per resa di conto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, cod. giust. cont. trova la propria definizione in una sentenza che il medesimo giudice pronuncia, non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 cod. giust. cont.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile in termini, citando le sentenze del 2018, 2019 e 2017 delle sezioni giurisdizionali per le Marche, la Liguria, l’Umbria e la Campania, dalle quali si desume la disciplina del rapporto tra fase monocratica e fase collegiale. La fase collegiale di cui all’art. 142 cod. giust. cont. resta deputata alle sole ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dei commi 4, 6 e 7 dell’art. 141.
Accertato in atti il deposito dei conti da parte del comune, e prese in esame le richieste del P.M., il giudice ha dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe. La definizione anticipata del processo prescinde da una valutazione nel merito della regolarità della resa.
Il giudice ha espressamente precisato che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. cod. giust. cont., richiamando sul punto la giurisprudenza della sezione giurisdizionale per il Veneto e della Campania. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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