Gara a lotti e competenza territoriale del TAR del luogo degli effetti (TAR Lombardia n. 1126 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara suddivise in lotti, ai fini della competenza territoriale inderogabile dei Tribunali amministrativi regionali, non rileva l’unicità della procedura, della commissione giudicatrice e del RUP, prevalendo il criterio della produzione degli effetti degli atti impugnati. La gara a lotti si configura come atto ad oggetto plurimo, che dà luogo a tante procedure quante sono le aggiudicazioni, sicché la competenza si radica nel TAR nella cui circoscrizione gli effetti dell’aggiudicazione si verificano. In materia di illecito professionale, l’esclusione presuppone che la stazione appaltante ne dia dimostrazione con i mezzi tipici dell’art. 98 d.lgs. n. 36/2023, permanendo la sua discrezionalità di apprezzamento. Nelle gare pubbliche l’interpretazione dei criteri di valutazione dell’offerta si fonda sul tenore letterale della lex specialis.
Il Fatto
Con bando del 14.06.2024 il Ministero dell’Interno ha indetto una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di ristorazione presso le sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, suddivisa in diciannove lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente, seconda classificata nel Lotto 9 (Lombardia), ha impugnato il decreto di aggiudicazione in favore della controinteressata, unitamente ai verbali di gara e agli atti della lex specialis, chiedendo l’annullamento, l’aggiudicazione in proprio favore e il subentro nel contratto.
Costituitisi il Ministero e la società aggiudicataria, quest’ultima ha eccepito in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, indicando quale foro competente il TAR Lazio – Roma. La ricorrente ha articolato cinque motivi, deducendo l’illegittimità dell’offerta dell’aggiudicataria, la sussistenza di un illecito professionale e l’erronea applicazione dei criteri di valutazione Q11, Q17 e Q30.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale, respingendola. Richiamando i principi espressi dal Consiglio di Stato, ordinanza n. 9679 del 2023, il Tribunale osserva che la gara suddivisa in lotti costituisce atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare quante sono le aggiudicazioni. L’unicità di RUP e commissione giudicatrice si risolve in un mero fattore di economicità procedimentale.
Trova pertanto applicazione il secondo periodo dell’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., che fa prevalere il criterio dell’efficacia spaziale degli atti impugnati rispetto a quello della sede dell’autorità emanante. Essendo l’aggiudicazione del Lotto 9 circoscritta alla Lombardia, la competenza si radica dinanzi al TAR Lombardia.
Nel merito, il Collegio esamina i motivi relativi all’offerta della controinteressata. Quanto al costo della manodopera, la differenza indicata in sede di giustificazioni risulta di importo irrisorio e configura un mero errore materiale, inidoneo a integrare un’offerta doppia ai sensi dell’art. 17, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. Le presunte modifiche del monte ore e la riduzione del costo sono ricondotte a errori di calcolo e a un difetto di lettura delle tabelle, non a un rimaneggiamento dell’offerta.
Quanto all’illecito professionale, il Tribunale rileva che l’esclusione ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023 presuppone che la stazione appaltante dimostri il fatto con i mezzi tipici indicati nell’art. 98, commi 2, 3 e 6. La ricorrente non ha offerto tale dimostrazione, basandosi su pronunce neppure versate in atti. La risoluzione contrattuale, risalente al 25.03.2019, è irrilevante per il decorso del triennio di cui all’art. 96, comma 10, lett. c).
Sui criteri di valutazione, il Collegio si attiene al tenore letterale della lex specialis. Il sub-criterio Q11 richiedeva il numero di menù dietetici su base settimanale; il dato dichiarato dalla ricorrente è stato correttamente ritenuto irrealistico. Il sub-criterio Q17 non consentiva di detrarre i menù già valorizzati altrove. Il sub-criterio Q30 richiedeva contratti stipulati con altre amministrazioni, non con soggetti privati. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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