Giudizio di ottemperanza al giudicato civile e penalità di mora (TAR Piemonte n. 851 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’avvenuta formazione del giudicato e l’inerzia dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio. Alla scadenza del termine dilatorio di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, il ricorso è ammissibile anche in danno dell’Amministrazione. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza va nominato sin d’ora il commissario ad acta e applicata la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali, con funzione sanzionatoria e sollecitatoria, in aggiunta agli interessi già disposti dal giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale Civile di Torino, Sezione Lavoro, una sentenza che ha accertato il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del C.C.N.L. 15/3/2001 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma in suo favore, oltre incidenza sul TFR, interessi e spese di lite con distrazione a favore del legale anticipatario.

Formatosi il giudicato e attestata la conformità della sentenza all’originale, il ricorrente ha notificato il titolo via PEC al Ministero. Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l’avvio delle azioni esecutive, ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme liquidate e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti di rito e di merito. La sentenza azionata è stata dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, e notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultava contestata l’omessa ottemperanza al giudicato.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della Direzione generale competente.

È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il Collegio ne ha sottolineato il carattere sanzionatorio e sollecitatorio, precisando che essa si aggiunge agli interessi già disposti dalla sentenza inottemperata. Il dies a quo decorre dalla notificazione della presente sentenza, il dies ad quem dal giorno dell’adempimento, sia pure tardivo, oppure dal giorno in cui acquista efficacia la nomina del commissario.

Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti in considerazione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, con richiamo a Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025. Rilevata la serialità del contenzioso sulle condanne inottemperate a carico dell’Erario, il Collegio ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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