Servizi abitativi transitori riservati alle sole emergenze abitative eccezionali (TAR Lombardia n. 1122 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di Servizi abitativi transitori (S.A.T.), l’accesso è subordinato all’accertamento rigoroso e inequivoco di una situazione di grave emergenza abitativa, non altrimenti fronteggiabile con gli strumenti ordinari. La tutela delle situazioni di grave emergenza abitativa possiede carattere residuale e non è sovrapponibile al servizio ordinario dei Servizi abitativi pubblici (S.A.P.). La condizione di chi, privo di alloggio, sia temporaneamente ospitato presso terzi e disponga di un reddito stabile, senza carichi familiari né invalidità, integra un bisogno abitativo ordinario, da soddisfare tramite i S.A.P. e non tramite i S.A.T. La limitatezza delle unità destinate ai S.A.T. impone una lettura oggettiva dei requisiti di accesso, a garanzia delle reali situazioni di povertà abitativa.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano ha respinto il ricorso amministrativo avverso il diniego di accesso ai Servizi abitativi transitori, ai sensi dell’art. 23, comma 13, della legge regionale n. 16 del 2016 e della deliberazione della Giunta regionale n. XI/6101/2022, nella categoria dei nuclei familiari privi di alloggio che necessitano di urgente sistemazione abitativa.
L’istanza era stata respinta perché il richiedente, unico componente del proprio nucleo, pur privo di alloggio e ospitato temporaneamente presso un amico, disponeva di una capacità economica, sebbene modesta, sufficiente a reperire una soluzione abitativa regolare, anche in condivisione o con posto letto. Il Comune ha poi valorizzato il sopravvenuto reperimento di un’occupazione a tempo indeterminato e il trasferimento della residenza presso il nucleo ospitante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, escludendo la violazione dell’art. 23, comma 13, della legge regionale n. 16 del 2016. La norma, nella versione vigente ratione temporis, destina una quota del patrimonio abitativo ai servizi abitativi transitori per contenere il disagio di particolari categorie sociali e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa.
La disciplina regionale di attuazione ha ribadito che i S.A.T. sono primariamente destinati ai nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio e solo in via residuale alle altre situazioni di grave emergenza. Tali ultime evenienze attengono a condizioni di necessità fronteggiabili unicamente in circostanze particolari, alle quali non sia possibile dare risposta con gli strumenti ordinari.
Il Tribunale ha qualificato i S.A.T. come istituto di carattere eccezionale e natura temporanea, utilizzabile solo in presenza di una situazione abitativa emergenziale sopravvenuta e improvvisa, non sovrapponibile al servizio ordinario dei S.A.P. Le esigenze abitative ordinarie, ha precisato il Collegio, devono trovare soluzione attraverso questi ultimi.
Nel caso concreto il ricorrente, pur ospitato da amici, ha un lavoro a tempo indeterminato che gli garantisce stabilità economica, non ha carichi familiari e non ha invalidità. La sua situazione richiede il reperimento di un alloggio definitivo e non temporaneo: essa non può essere collocata nel sistema dei S.A.T., ma in quello dei S.A.P. Le motivazioni del diniego sono state pertanto giudicate congrue e coerenti con la funzione degli alloggi temporanei.
Il Collegio ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui la peculiarità di tali interventi impone di accertare in modo rigoroso la sussistenza di una specifica e straordinaria situazione di bisogno abitativo, anche in ragione del ridotto numero di alloggi destinabili ai S.A.T. e della conseguente sottrazione di risorse all’ordinaria assegnazione delle abitazioni popolari. La selezione dei beneficiari deve avvenire secondo un’interpretazione rigorosa e oggettiva dei requisiti, a tutela delle reali situazioni di povertà abitativa. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese e conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.